Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11335 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11335 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25475/2009 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende,
– ricorrente contro

RENZI GABRIELLA,
elettivamente domiciliata in Roma, Via XX settembre, 3, presso lo studio
dell’Avv. Fabrizio Cipollaro che la rappresenta e difende in virtù di procura
speciale a margine del controricorso,
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.

Data pubblicazione: 31/05/2016

146/38/2008, depositata il 30/09/2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo
2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;
udito per la controricorrente l’Avv. Fabrizio Cipollaro;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata in data 30/9/2008 la C.T.R. Lazio, in riforma
della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso proposto da Gabriella Renzi
avverso la cartella di pagamento nei suoi confronti emessa ai sensi dell’ad. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il pagamento del complessivo importo
di € 5.599,93, preteso per Irap e Irpef per l’anno 2000 e relativi interessi e
sanzioni.
Ritenevano infatti i giudici d’appello sussistente la dedotta illegittimità della
cartella in quanto mancante della indicazione del responsabile del procedimento
ed emessa dunque in violazione dell’obbligo al riguardo imposto dall’art. 7,
comma 2, lett.

a)

legge 27 luglio 2000, n. 212, restando irrilevante

l’inapplicabilità – incidentalmente affermata – al caso di specie dello jus
superveniens di cui all’art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha sancito la nullità delle cartelle
prive della indicazione del responsabile del procedimento con effetto per i ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1/6/2008.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle
entrate sulla base di due motivi, corredati da quesiti di diritto; resiste la
contribuente depositando controricorso.
Quest’ultima ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e

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Mastroberardio, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

falsa applicazione degli art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, convertito in
legge n. 31/2008 e 3 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma primo
n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. escluso l’applicazione di tale disposizione
al caso, quale quello in esame, di cartella notificata anteriormente alla sua
entrata in vigore e per avere di fatto erroneamente attribuito rispetto ad essa
forza di legge sopraordinata alla previsione di cui all’art. 7, comma 2, legge 27

Formula il seguente quesito di diritto:

«dica la Corte se la disposizione

contenuta nell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 si applichi anche ad un
caso come quello di specie in cui la cartella era stata notificata il 17.11.2004 e se
conseguentemente sia illegittima una sentenza che disapplichi la disposizione
stessa per asserito contrasto con l’art. 3 comma 1 della legge 212/2000 a cui
viene erroneamente riconosciuto una privilegiata».
4. Con il secondo subordinato motivo la ricorrente deduce violazione degli
artt. 5 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7 legge 212/00, in relazione all’art. 360,
comma primo n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che alla violazione
dell’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento imposto dall’art. 7,
comma 2, lett. a) st. contr., consegua l’annullamento della cartella di pagamento
emessa ai sensi dell’art.

36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pur in

mancanza di alcuna espressa previsione in tal senso.
Formula il seguente quesito di diritto: «dica la Corte se violi gli artt. 5 della

legge n. 241/90 e 7, comma 2, della legge n. 212/00 – alla cui stregua, è da
ritenersi valida ed efficace la cartella esattoriale priva dell’indicazione del
responsabile del procedimento, dovendosi individuare quale responsabile del
procedimento il Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha effettuato
l’iscrizione a ruolo – la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che
ritiene nulla una cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del
procedimento».
5. Entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono fondati e

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luglio 2000, n. 212.

meritano accoglimento.
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la cartella
esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita come nel caso di specie – a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data
anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo in violazione dell’art. 7, comma 2, lett.
a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, non è affetta né da nullità (atteso che l’art.

febbraio 2008, n. 31, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle
riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno
2008 escludendola anzi, espressamente, per quelle relative ai ruoli consegnati
anteriormente a tale data), né da annullabilità (perché, essendo la disposizione
di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 priva di sanzione, e non incidendo
direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario,
trova applicazione l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, allo
scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non
influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti,
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella
esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato: v. ex plurimis Sez. 5, n. 953 del 20/01/2016; Sez. 6
– 5, ord. n. 13747 del 31/05/2013, Rv. 627119; Sez. 5, Sentenza n. 3754 del
15/02/2013, Rv. 625778; Sez. 5, n. 4516 del 21/03/2012, Rv. 622198).
6. La sentenza impugnata non si è conformata a tale interpretazione e va
pertanto cassata.
Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va
decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo
proposto dalla contribuente.
Trattandosi di soluzioni interpretative consolidatesi successivamente alla
proposizione del ricorso, equo appare compensare per intero tra le parti le spese

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36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28

processuali relative all’intero giudizio.

P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;
compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso il 17/3/2016

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