Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11335 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10551-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMERIGO

VESPUCCI, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CECERE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIANFRANCO PORRECA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

con ricorso notificato in data 13.10.2007 alla Equitalia Avellino s.p.a. ed all’Agenzia delle Entrate di Avellino, G.A. impugnava dinanzi alla CTP di Avellino l’iscrizione ipotecaria n. 1401/2007/012 eseguita da Equitalia su beni di proprietà del medesimo in quanto effettuata su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTR di Napoli n. 227/09/2006.

La CTP di Avellino con sentenza in data 28.4.2008 accoglieva il ricorso, annullava l’iscrizione ipotecaria e ne ordinava la cancellazione a cura e spese di Equitalia s.p.a. ritenendo che il fondo patrimoniale fosse stato regolarmente costituito, trascritto ed annotato prima della detta iscrizione.

Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Polis, la CTR della Campania con sentenza in data 28.2.2012 rigettava l’appello ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata sui beni oggetto di fondo patrimoniale relativi a crediti non di pertinenza familiare e sorti comunque dopo la costituzione del fondo.

Avverso detta pronuncia Equitalia Sud s.p.a. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva con controricorso l’intimato.

Con ordinanza datata 21.5.2019 veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate, litisconsorte processuale pretermesso, cui il ricorso per cassazione veniva notificato in data 12.7.2019.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. e del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e dell’art. 170 c.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza e del procedimento” parte ricorrente deduceva che la CTR non avrebbe esaminato il motivo di appello concernente la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale trattandosi non di atto di esecuzione bensì di atto avente finalità cautelare, non avendo peraltro l’agente della riscossione posto in essere alcun atto di espropriazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e comunque falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e degli artt. 169, 170 e 171 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” parte ricorrente assumeva che la costituzione di un fondo patrimoniale non è opponibile all’Amministrazione finanziaria la quale è ammessa ad iscrivere l’ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77, trattandosi non già di atto esecutivo ma di atto di natura meramente cautelare.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Omessa pronuncia e difetto di motivazione su punti fondamentali della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5” parte ricorrente deduceva che la CTR ha omesso di pronunciare su punti decisivi della decisione ovvero sulla conoscenza o meno da parte del creditore della contrazione dei debiti per scopi estranei alla famiglia, sull’accertamento dei crediti al fine di ricomprenderli o meno tra quelli contratti per i bisogni della famiglia nonchè sull’onere della prova circa la conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del credito ai bisogni della famiglia.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” parte ricorrente assumeva che i debiti contratti per l’esercizio dell’impresa non possono ritenersi presuntivamente esclusi da quelli assunti per soddisfare i bisogni della famiglia e che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato l’art. 170 c.c. avendo la CTR omesso di valutare se il debitore, cui incombeva il relativo onere, avesse o meno provato che la fonte del rapporto tributario non aveva inerenza diretta e immediata coi bisogni della famiglia e che Equitalia era a conoscenza di tale circostanza.

Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed infatti la declaratoria di rigetto dell’appello in ragione dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ha comportato l’implicito rigetto del motivo, logicamente pregiudiziale, col quale si sosteneva che si era fuori dal perimetro di applicazione dell’art. 170 c.c.

Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza della S.C., con riguardo all’iscrizione ipotecaria effettuata sui beni di un fondo patrimoniale, l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità. (vedi da ultimo Cass., Sez. 3, n. 1652/016).

Il terzo motivo è inammissibile. A prescindere dal rilievo che la rubrica del mezzo richiama sia il vizio di omessa pronuncia che il vizio di omessa motivazione, va premesso che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia.

Ritenuto che nel caso di specie venga in rilievo la seconda ipotesi, deve aggiungersi tuttavia che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (come avvenuto nel caso di specie in cui la CTR ha per l’appunto accertato che i debiti erano estranei ai bisogni della famiglia).

Il quarto motivo è fondato quanto al primo profilo. Ed invero, premesso che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia (vedi Cass. n. 15886/2014) deve, quindi, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni.

Ne deriva pertanto l’erroneità della statuizione della sentenza impugnata che tout court afferma che “…l’accertamento dell’attività di impresa svolta dal G. è come tale estranea alle esigenze della famiglia”. La censura è invece inammissibile sul secondo profilo, in quanto non risulta che la questione del mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine alla conoscenza in capo ad Equitalia della dedotta estraneità abbia formato oggetto di appello.

In accoglimento del primo profilo del quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione la quale dovrà accertare in fatto se il debito in questione si possa dire o meno contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Alla CTR demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il quarto e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la disciplina delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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