Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11335 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PANORAMA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCOPINICH MARIO,

OLIVETTI MAURIZIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GLIOZZI ETTORE MARIA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

7/05/08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Graziani Alessandro, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto la domanda solo con riguardo ad un una tantum), accoglieva la domanda proposta da S.E. contro la sua datrice di lavoro Panorama s.p.a., diretta a far valere il diritto a percepire l’aumento tabellare di cui all’art. 192 del CCNL 1.1.2003 per il commercio, alla luce di detta disposizione in correlazione con l’art. 196 del medesimo contratto collettivo, e formulava condanna per la somma di Euro 649,32 per aumenti retributivi mensili maturati dall’1 luglio 2004 all’1^ settembre 2005. Il lavoratore, premesso di godere dal luglio 1996 di un trattamento economico individuale lordo di L. 41.500.000 comprensivo di superminimo, lamentava di non avere usufruito degli aumenti salariali tabellari di cui all’art. 192 cit., definiti “non assorbibili” dal medesimo.

La Corte aveva ritenuto determinante (rispetto alla previsione di assorbibilità dell’aumento corrisposto nel 1996 al lavoratori la previsione di non assorbibilità di cui all’art. 192 c.c.n.l., valorizzando le informazioni fornite dai rappresentanti di organizzazioni firmatarie del CCNL (aderenti una alla Confcommercio e una all’UIL), sulla volontà delle parti di far usufruire incondizionatamente tutti i lavoratori degli aumenti ex art. 192; e sul fatto che l’art. 196, prevedente l’assorbibilità, in caso di aumenti tabellari, di aumenti non di merito e non derivanti da scatti di anzianità, nel caso che l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali o espressamente all’atto della concessione, rappresentava la riproduzione di corrispondente disposizione del precedente contratto nazionale e poteva pur sempre applicarsi in caso di promozione del lavoratore.

La Soc. Panorama ricorre per cassazione. Lo S. resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi e accordi nazionali di lavoro (compatibilità degli artt. 192 e 196 CCNL del commercio, assorbibilità del superminimo, prevalenza degli accordi individuali sulla contrattazione collettiva).

La sentenza impugnata è stata depositata il 13.5.2008, e quindi dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4.7.2009, e pertanto il ricorso per cassazione proposto contro di essa è soggetto all’applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, ed abrogato dal L. n. 69 del 2009, art. 47, con effetto per i ricorsi contro le sentenze pubblicate successivamente alla data della entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5).

In base al richiamato art. 366 bis c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo formulato in riferimento ai numeri da 1) a 4) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto (mentre in caso di deduzione di vizio di motivazione a norma del n. 5) di detto comma l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione).

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

E’ opportuno precisare che la prescrizione relativa al quesito di diritto deve intendersi riferita anche al caso in cui sia dedotta la violazione di norme di contratti o accordi collettivi nazionali, ormai equiparata ai fini del ricorso per cassazione alla violazione di norme di diritto dalla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, con estensione di un principio già introdotto quanto al settore dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. n. 80 del 1998, con norma confluita nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, (cfr. Cass. n. 4008/2008).

Nella specie il motivo di ricorso si conclude con il seguente quesito: “Stabilisca la S.C.: 1) se la pattuizione economica individuale migliorativa rispetto al trattamento economico collettivo possa essere modificata dalla contrattazione collettiva; 2) se, esaminato il contenuto degli artt. 192 e 196 del CCNL Commercio, vi sia contraddittorietà tra gli stessi ovvero si riferiscano a fattispecie differenti e compatibili”.

Il secondo quesito, che attiene all’interpretazione della specifica contrattazione collettiva, risulta formulato in termini generici e inidonei a fornire una regula iuris concreta applicabile nella controversia.

Quanto al primo quesito deve rilevarsi una simile insufficiente determinazione dell’ipotesi concreta, coerente con le questioni controverse in causa, a cui lo stesso sia riferibile. Al riguardo deve essere considerato in particolare che non è precisato a quale tipo di specifica clausola e di modifica della stessa si intende riferirsi. Peraltro manca completamente l’indicazione dei più generali principi di diritto, di fonte normativa, da cui deriverebbe il principio proposto.

Nè le precedenti conclusioni sono superabili in base alle osservazioni di cui alla memoria, basate in sostanza sul richiamo del contenuto espositivo e illustrativo dei motivi, in quanto il quesito di diritto, anche se in forma sintetica senza necessità di apparato dimostrativo, deve adeguatamente individuare in via autonoma le questioni di diritto sottoposte alla Corte, come è pacifico nella giurisprudenza della medesima.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, soccombente, a rimborsare alla controparte le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio in Euro 30,00 per esborsi, Euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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