Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11335 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9471-2016 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

41, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO MASI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato MAURO MORELLI;

– ricorrente –

contro

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIULIA 66, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO ROSSI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza n. 20799/2015 della CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE, depositata il 14 ottobre 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che dal testo della sentenza qui impugnata per revocazione risulta che, con sentenza 2 ottobre 2009, il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda di L.R., relativa alla revindica di un terreno destinato a stazione di servizio per la distribuzione di carburanti e condannava la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. al rilascio del fondo in favore dell’attore;

che con sentenza depositata il 18 aprile 2013 la Corte d’appello di Perugia respingeva l’appello della Kuwait;

che la Corte distrettuale rilevava che il precedente giudizio, promosso dal L. innanzi al Tribunale di Roma, nei confronti del fallimento della s.p.a. (OMISSIS), al fine di ottenere la pronuncia di nullità della Delib. assembleare 18 dicembre 1980 di aumento del capitale sociale, mediante il conferimento del bene in questione, si era concluso con sentenza definitiva 3052/2001 con cui la Corte di cassazione aveva respinto i ricorsi proposti dalle parti avverso la decisione della Corte d’appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità di detta delibera, confermando la sentenza impugnata del 10 novembre 1998, quanto al rigetto, per intervenuta prescrizione, delle domande restitutoria e risarcitoria proposte dal L.;

che la Corte d’appello evidenziava, poi, che l’azione respinta nel processo tra il L. e l'(OMISSIS) riguardava la restituzione conseguente all’annullamento del conferimento, questione diversa da quella proposta nel giudizio fra le parti in causa, in cui il proprietario rivendicante chiedeva la consegna del bene sulla base del suo diritto di proprietà;

che, decidendo sul ricorso per cassazione proposto dalla Kuwait Petroleum Italia s.p.a. nei confronti di L.R., la Corte di cassazione, 2 Sezione civile, con sentenza 14 ottobre 2015, n. 20799, ha rigettato il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso, ha accolto il quarto motivo, assorbiti il quinto ed il settimo motivo, ha cassato la impugnata sentenza della Corte d’appello di Perugia e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

che il quarto motivo di ricorso per cassazione era del seguente tenore: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 948 c.c. e degli artt. 101 e 345 c.p.c. nonchè violazione delle norme regolanti il giusto processo; il Tribunale aveva disposto la restituzione dell’immobile al L. sulla base dell’azione personale di restituzione già proposta nel primo giudizio contro il fallimento (OMISSIS), mentre solo in grado di appello il L. aveva proposto la nuova domanda di rivendicazione e la Corte di appello, discostandosi da quanto statuito dal Tribunale, aveva ritenuto che la restituzione fosse stata richiesta come conseguenza dell’azione di rivendica, sicchè esulava dal giudicato sulla prescrizione dell’azione di restituzione; la mancata proposizione della domanda di rivendica in primo grado trovava conferma nel fatto che il L., nè in primo grado nè in secondo grado, aveva indicato il proprio titolo di proprietà e gli atti di trasferimento nel ventennio anteriore al proprio acquisto”;

che la Corte di cassazione ha motivato così l’accoglimento della articolata censura:

“Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso sulla novità della domanda di rivendicazione proposta solo in grado di appello, questione risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7305/2014 con cui, tra l’altro, è stato affermato:

a) che il destinatario di un’azione personale di restituzione può contrastarla con eccezioni o domande riconvenzionali di carattere petitorio, senza tuttavia che ciò dia luogo ad una mutatio o emendatio libelli, non consentite neppure all’attore se non nei ristretti limiti di cui all’art. 183 c.p.c., avendo fondamento l’azione personale di restituzione in un rapporto personale obbligatorio inter partes, a differenza dell’azione di rivendicazione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes di cui occorre, quindi, che venga data la piena prova, mediante la probatio diabolica;

b) che i principi di disponibilità e di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che riservano alle parti la formulazione delle loro richieste e l’allegazione dei fatti su cui esse si fondano, vietano al giudice di pronunciare al di fuori o oltre i limiti delle domande come effettivamente proposte (pag. 4 sent. S.U. n. 7305/2014).

Alla stregua di tale principio erroneamente la Corte di merito ha riqualificato la pretesa del L., alla luce della prospettazione da questi svolta solo in appello, come azione reale di rivendicazione, dovendosi l’azione proposta dal L. qualificare come azione di restituzione, una volta venuto meno il titolo di proprietà, a seguito dell’annullamento della delibera di conferimento del bene per l’aumento del capitale sociale. Il giudice di appello, peraltro, non ha fatto riferimento ad alcun titolo di proprietà del L. nè l’attore ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà, essendosi limitato a sostenere che il convenuto deteneva senza titolo il bene in contestazione, così esercitando un’azione personale di restituzione per mancanza del titolo di proprietà, la cui insussistenza deve essere rilevata di ufficio.

Il giudice del rinvio dovrà, di conseguenza, tener conto del giudicato sulla prescrizione dell’azione di restituzione pronunciata nei confronti del dante causa dei resistenti”;

che per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione Rosario L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 aprile 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimata società ha resistito con controricorso, concludendo per l’improcedibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che, denunciando errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, il ricorrente – premesso che la Corte di cassazione ha dichiarato che soltanto in grado di appello la domanda del L. è stata qualificata come azione di rivendicazione, il che equivale a presupporre il fatto che in primo grado non sarebbe stata proposta e accolta una domanda di rivendicazione – sostiene che “la verità di tale fatto è incontrastabilmente esclusa” dall’atto di citazione introduttivo di primo grado, dalla sentenza di primo grado e dalla stessa descrizione del giudizio svolta nella sentenza della Corte di cassazione;

che da questi atti – deduce il ricorrente – risulterebbe che in primo grado l’attore ha proposto e svolto un’azione di rivendicazione; e si tratterebbe di un errore decisivo, posto che al netto dell’errore revocatorio descritto la Corte di legittimità “avrebbe dovuto tenere conto del passaggio in giudicato del capo di sentenza di primo grado che accoglieva la domanda di rivendicazione che non è stato impugnato in grado di appello”;

che – prosegue il ricorrente – con l’atto di appello è stata, in contrapposizione alla domanda di rivendicazione, eccepita con il primo motivo l’intervenuta usucapione, con il secondo motivo sollevata l’eccezione di trascrizione sanante e con il terzo motivo sostenuta la prescrizione dell’azione; ma in nessuna parte dell’atto di appello si sarebbe impugnata la dichiarazione di proprietà in capo al L., cosicchè sul punto la sentenza sarebbe passata in giudicato, e ciò escluderebbe la rilevanza di ogni diverso motivo sulle ipotizzate carenze probatorie in ordine alla titolarità del diritto di proprietà;

che, tanto premesso, il Collegio osserva che il relatore, nella proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha prospettato l’improcedibilità del ricorso per mancato tempestivo deposito della copia autentica della sentenza della Corte di cassazione impugnata per revocazione;

che, in effetti, occorre rilevare che il ricorso per revocazione è stato notificato il 4 aprile 2016, ma il ricorrente non ha prodotto, unitamente al deposito del ricorso avvenuto il 26 aprile 2016, la copia autentica della sentenza impugnata: detta copia autentica, rilasciata il 18 maggio 2016, è stata depositata soltanto il 14 giugno 2016, una volta trascorso il termine di cui all’art. 369 c.p.c.;

che, tuttavia, il Collegio ritiene che l’evidente esito decisorio, nel senso – come vedremo – della inammissibilità del motivo di ricorso, consente di accantonare la questione, pur pregiudiziale in ordine logico, della procedibilità del ricorso, e ciò in quanto l’improcedibilità non è di immediata soluzione;

che, infatti, per dichiarare improcedibile il ricorso occorrerebbe dare seguito all’orientamento secondo cui il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza, poichè l’art. 391-bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, del medesimo codice (Cass., Sez. 6-3, 7 febbraio 2017, n. 3268);

che, al riguardo, il Collegio osserva che detto principio è conforme all’indirizzo formatosi in relazione al ricorso per correzione materiale di pronunce della Corte di cassazione: essendosi affermato (con Cass., Sez. 3, 12 luglio 2011, n. 15346) e ribadito (con Cass., Sez. 6-3, 21 luglio 2015, n. 15238) che il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione, poichè anche tale procedimento, secondo quanto stabilito dall’art. 391-bis c.p.c., comma 1, va proposto con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e seguenti;

che, peraltro, tale orientamento sembrerebbe confliggere con quanto si è affermato, sempre in tema di ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, circa la non necessità dell’osservanza di un altro adempimento – il deposito della richiesta, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio – prescritto, sempre a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c.: essendosi statuito che, nel giudizio di cassazione, l’onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento conclusosi con la sentenza impugnata, posto a carico del ricorrente dall’art. 369 c.p.c., trova giustificazione nella necessità di acquisire detto fascicolo, che non si trova nella disponibilità della Corte di Cassazione, sicchè esso non è riferibile all’ipotesi in cui sia proposto ricorso per revocazione avverso una sentenza della stessa Corte di Cassazione, in quanto, trovandosi in tal caso il fascicolo già presso il giudice ad quem, la richiesta di un’apposita istanza di acquisizione costituirebbe un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia (Cass., Sez. I, 22 novembre 2006, n. 24856; Cass., Sez. lav., 20 febbraio 2012, n. 2422);

che, in presenza di siffatta non convergenza di esiti interpretativi, può richiamarsi, a giustificazione dell’accantonamento della questione preliminare concernente la procedibilità del ricorso, l’indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. lav., 28 maggio 2014, n. 12202; Cass., Sez. 2, 16 febbraio 2016, n. 2977) secondo cui il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre;

che, passando, quindi, all’esame del motivo di ricorso per revocazione proposto dal L., esso palesemente non rientra nello statuto dell’errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in presenza del quale soltanto la parte interessata può chiedere la revocazione della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.;

che, infatti, il ricorrente addebita alla sentenza della Corte di cassazione di non avere tenuto conto che la sentenza di primo grado avrebbe qualificato la domanda proposta come azione di rivendicazione e che – non avendo Kuwait Petroleum impugnato tale capo della sentenza con l’atto di appello (ma essendosi con questo limitata ad eccepire l’intervenuta usucapione, a sollevare l’eccezione di trascrizione sanante e a eccepire la prescrizione dell’azione) – tale qualificazione sarebbe coperta dal giudicato interno;

che il vizio denunciato, al di là della formale intitolazione e prospettazione, non rientra nell’errore di fatto, e ciò per un duplice e concorrente ordine di ragioni;

che, infatti, per un verso va ribadito che l’erronea supposizione della inesistenza del giudicato interno, equivalendo ad ignoranza della regula iuris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, insuscettibile, come tale, di integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass., Sez. U., 16 novembre 2004, n. 21639; Cass., Sez. U., 17 novembre 2005, n. 23242);

che, d’altra parte, occorre ricordare che rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi (Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2000, n. 14840; Cass., Sez. 1, 15 dicembre 2011, n. 27094): ma nella specie la qualificazione dell’azione proposta in primo grado dal L. costituiva un punto controverso tra le parti, essendo oggetto del motivo di ricorso (il quarto) con cui la società Kuwait Petroleum si è doluta del fatto che la Corte d’appello avesse illegittimamente riqualificato l’azione proposta dal L. come di rivendicazione, laddove in primo grado il Tribunale aveva disposto la restituzione dell’immobile al L. sulla base dell’azione personale di restituzione già proposta nel precedente giudizio contro il fallimento (OMISSIS);

che, pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 3.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, a seguito di riconvocazione, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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