Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11334 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Lui – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATUTO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianlu – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14213/13 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

Contro

FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO S.C. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro-tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/14/12 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 5 aprile 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2020 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che:

– la Fondazione Castello di Mombasiglio ha impugnato la cartella di pagamento (n. (OMISSIS)) con la quale erano state iscritte a ruolo somme per complessivi Euro 29.218,50 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, sulla Dichiarazione dei redditi Modello Unico 2006 anno di imposta 2005. In particolare, con tale cartella di pagamento era stato richiesto il pagamento dell’Iva dichiarata dovuta dalla società mediante la compilazione del rigo VA42 del Modello Unico 2006 (relativo all’Iva a debito per adeguamento agli studi di settore), ma in concreto non versata;

– la Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 97/01/09, ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto utilizzare lo strumento dell’avviso di accertamento, in presenza di indicazioni contrastanti rinvenibili nella dichiarazione dei redditi, e che l’errore contenuto nella dichiarazione emendabile dalla società (senza applicazione dei limiti derivanti dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis), nel caso di specie, era stato rettificato mediante la produzione in giudizio nei termini previsti di un nuovo quadro IVA debitamente compilato;

– la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha respinto l’appello;

– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– la società contribuente, sia pur regolarmente intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Parte ricorrente evidenzia che la società Fondazione Castello di M., nel compilare il Modello Unico 2006, relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2005, ha riempito il rigo A42 del quadro VA riconoscendosi debitrice di una somma a titolo di Iva (per adeguamento agli studi di settore) di Euro 20.502; avvenuta la notifica della cartella di pagamento per mancato versamento della suddetta somma, la società ha affermato di aver commesso un errore nella compilazione della dichiarazione, essendo società non soggetta agli studi di settore. La questione, pertanto, verte sull’emendabilità di un errore compiuto nella dichiarazione dei redditi, e, precisamente, se ciò possa avvenire in ogni tempo o solo nei limiti e con le modalità poste dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis. La Commissione tributaria regionale, risolvendo la questione, ha ritenuto che la società contribuente abbia correttamente esercitato il proprio potere di correggere la dichiarazione, evidenziando che non vi erano somme dovute a titolo d’imposta, prendendo le mosse dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15063 del 2002, ove si statuisce che la dichiarazione dei redditi affetta da errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto che abbia determinato l’evidenziarsi di un debito tributario maggiore e dunque più oneroso di quello effettivamente dovuto è sempre rettificabile da parte. Successivamente, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che le conclusioni formulate dalle Sezioni Unite conservassero validità anche alla luce delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 435 del 2001, che ha innovato il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, introducendo il comma 8 bis, concernente nello specifico le dichiarazioni integrative “a favore” del contribuente, stabilendo il limite temporale per la presentazione delle stesse nel “termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo”. Il ragionamento svolto dalla Commissione tributaria regionale, secondo l’apprezzamento compiuto dalla ricorrente, non è condivisibile. La rettifica della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis. Le citate norme prevedono due ipotesi di rettifica, quella “a favore” del contribuente e quella “a sfavore”, stabilendo due distinti termini per la emendabilità delle stesse, che, per effetto del successivo comma 6, dell’art. cit., sono applicabili anche alle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il legislatore ha pertanto previsto un termine perentorio, a pena di decadenza, per la rettifica in me/ius della dichiarazione dei redditi originariamente presentata dal contribuente, individuandolo nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. La previsione di cui al comma 8 bis, riguarda inoltre tutte le ipotesi di rettifica di errori pregiudizievoli al contribuente, a prescindere dalla possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione e fermo restando l’eventuale diritto di rimborso, ove spettante, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 (risoluzione n. 132/E del 2010). Nel caso di specie, la rettifica è stata operata in sede contenziosa, ben oltre il termine stabilito dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis;

– il motivo è infondato;

– secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Cass. 28 novembre 2018, n. 30796; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27583; Cass. 11 maggio, n. 11507; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378), come nella specie avvenuto;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia la insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Parte ricorrente sottolinea che, al termine della disamina della disciplina dell’emendabilità della dichiarazione, dopo aver ritenuto, sul punto, fondate le ragioni della contribuente, la Commissione tributaria regionale sembra individuare un altro profilo idoneo a sorreggere la decisione di rigetto dell’appello proposto, con riferimento alla circostanza dell’adozione di un atto di annullamento del primo avviso bonario notificato e della successiva adozione di un secondo avviso bonario. Si evidenzia, al riguardo, che la Commissione tributaria regionale non spiega quale sia la ragione per la quale la circostanza di fatto indicata giustifichi il rigetto dell’appello, e, dunque, indirettamente l’annullamento della cartella di pagamento. Si tratta, secondo quanto prospettato in ricorso, di una motivazione insufficiente, trattandosi di un ragionamento palesemente incompleto, che non consente di comprendere come e in quale misura il fatto costituito dall’emissione e successivo annullamento dell’avviso bonario predetto assuma efficacia ai fini della decisione adottata dal giudice stesso. L’aspetto, evidenzia l’Agenzia delle entrate, è determinante per la controversia in esame in quanto si colloca in rapporto di causalità logica rispetto alla soluzione data nella sentenza stessa tale che, se fosse stato compiutamente esaminato, il giudizio sarebbe pervenuto a diverse conclusioni;

– il motivo è infondato;

– non si ravvisa infatti alcuna insufficiente motivazione sotto il profilo dedotto, considerando altresì che l’argomento a cui fa riferimento l’Amministrazione nel motivo in questione riveste carattere complementare rispetto alla motivazione principale fondata sulla lettura e sull’interpretazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2;

– in conclusione, il ricorso va respinto;

– non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della parte intimata;

– non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte dell’Amministrazione medesima;

– come chiarito, infatti, da questa Corte, con ferma giurisprudenza, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9938; v. anche Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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