Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11334 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA

DONZELLA 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CANTO ANTONIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA, in persona del suo Presidente

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato PISANI

FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta

procura speciale per atto Notaio Oreste Morello di Palermo del

9/06/2009, rep. n. 100576, allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1915/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

27/11/08, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Canto Antonio, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto da C.S., nei confronti dell’IRFIS – Mediocredito della Sicilia s.p.a., contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva rigettato le domande della C., dipendente dell’Irfis, di impugnativa del licenziamento disciplinare intimatole da detta società con atto ricevuto il 27.12.2004 e di risarcimento dei danni subiti per effetto di un’asserita condotta di mobbing. Per quanto ancora rileva, la Corte riteneva non fondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della richiesta della lavoratrice di esibizione di documenti da parte dell’Irfis, in quanto la richiesta stessa era inammissibile per la mancata specifica indicazione, ex art. 94 disp. att. c.p.c., dei documenti oggetto della richiesta.

Anche la richiesta di c.t.u. medico legale era stata correttamente disattesa, in difetto di prova della condotta di mobbing. Infatti la prova testimoniale non era stata richiesta nel primo grado e la relativa istanza formulata in appello era inammissibile per la intervenuta decadenza ex artt. 414 e 416 c.p.c..

Infine la natura squisitamente ed esclusivamente processuale dei motivi di appello comportava l’impossibilità di riesaminare il merito.

La C. propone ricorso per cassazione con due motivi. L’Irfis resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. artt. 32 e 41 Cost., erronea interpretazione dell’art. 2087 c.c. e violazione dell’art. 2697 c.c.. Il conclusivo quesito di diritto recita: “In ipotesi di richiesta di accertamento della violazione dell’art. 2087 c.c., si versa in responsabilità contrattuale ed assolve il suo onere di allegazione il ricorrente che indica i documenti comprovanti gli episodi persecutori e denigranti, chiedendo al giudice che ordini l’esibizione degli stessi al resistente, cui spetta, per conseguenza, ex art. 1218 c.c., di fornire la prova di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla norma che si assume violata?”.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c., in combinato disposto dell’art. 94 disp. att. c.p.c. e violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2. Il conclusivo quesito di diritto recita: “Se in 1^ grado il giudice non sottopone al suo esame tutti i documenti proposti per dimostrare i fatti lamentati dalla parte, è da ritenersi nuovo mezzo di prova, e pertanto inammissibile, la richiesta, avanzata ex art. 437 c.p.c., comma 2, di dimostrare i fatti de quibus, con i testi già citati nei documenti?”.

Il ricorso appare qualificabile come manifestamente infondato.

Le censure di ambedue i motivi relative alla mancata ammissione di mezzi istruttori, vuoi sulla base dell’esercizio dei poteri istruttori di parte, vuoi dei poteri istruttori di ufficio (appaiono inammissibili per il fatto – che ha rilievo assorbente – che nel ricorso è assolutamente assente la precisazione delle circostanze specifiche che avrebbero potuto essere dimostrate tramite la prospettata attività istruttoria, e quindi non è minimamente evidenziata la possibile (concreta) rilevanza e concludenza ai fini del decidere dell’attività istruttoria in questione. Peraltro tale omissione si risolve anche nella mancata precisazione del contenuto dei documenti la cui esibizione, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice di merito e quindi i motivi di ricorso sono carenti anche rispetto al requisito di specificità (cd.

autosufficienza) dei motivi relativi alle pretese carenze istruttorie del giudizio di merito.

Benchè tali rilievi potrebbero essere assorbenti anche riguardo alla doglianza, così come formulata, di violazione della regola sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di deduzione da parte del lavoratore di avere subito condotte di mobbing, è opportuno rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di azioni del lavoratore basate sulla deduzione di violazione dell’art. 2087 c.c., in tali ipotesi incombe sul lavoratore il preliminare onere di provare (esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. 9817/2008, 21590/2008, 3788/2009, 3786/2009;

cfr. anche Cass. 19053/2005 con specifico riferimento ad ipotesi di mobbing).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese in Euro 30,00 oltre Euro tremila per onorari.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

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