Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11334 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3193-2016 proposto da:

FINAM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MAURO PIZZIGATI;

– ricorrente –

contro

B.M., BA.MI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE

COSTA, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ADOLFO

CHIAVENTONE;

– controticorrenti –

avverso l’ordinanza n. 1593/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25 giugno 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la s.r.l. FINAM ha proposto, con atto notificato il 22 gennaio 2016, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348-ter della Corte d’appello di Venezia, depositata in data 25 giugno 2015, che ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dalla stessa FINAM nei confronti della sentenza del Tribunale di Treviso del 19 giugno 2014 che ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato con B.M. e Ba.Mi. in data (OMISSIS), stante il grave inadempimento di FINAM;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività;

che, difatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per proporre il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che in tal senso è il costante orientamento di questa Corte di legittimità;

che si è infatti affermato che la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione (Cass., Sez. 6-3, 9 febbraio 2016, n. 2594);

che, pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicchè la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso (Cass., Sez. U., 15 dicembre 2015, n. 25208);

che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 6-2, 6 febbraio 2017, n. 3067);

che la norma, così interpretata, sfugge ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati nella memoria dalla difesa della ricorrente: la scelta del legislatore di far decorrere il termine breve dalla comunicazione dell’ordinanza è espressione di discrezionalità del legislatore ed è ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento al termine del quale è emessa l’ordinanza-filtro dell’appello; nè risulta menomato il diritto di difesa, posto che il termine decorre dalla piena conoscenza dell’ordinanza, che si ha con la comunicazione della cancelleria (o con la notificazione ad istanza di parte);

che, nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 25 giugno 2015, il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 22 gennaio 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 25 giugno 2015;

che il ricorso è dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma

dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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