Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11333 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA

VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1109/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

10/07/08, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da G.G. contro l’Inps di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, condannando l’istituto al corrispondere all’assicurato la relativa prestazione con decorrenza ed interessi come per legge.

La Corte, oltre a fare riferimento alla giurisprudenza in materia di questa Corte, richiamava in particolare la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sulla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia.

L’Inps propone ricorso per Cassazione. L’Intimato non si è costituito.

L’Inps, denunciando la violazione e falsa applicazione della disposizione sopra richiamata e di altre norme di legge, lamenta che la sentenza impugnata abbia in sostanza dichiarato la trasformazione della pensione dalla data del compimento dell’età pensionabile, in violazione del principio secondo cui la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, nel concorso dei requisiti contributivi e di età di questa prestazione, può decorrere solo a partire dalla specifica domanda dell’interessato.

Premesso che effettivamente la sentenza impugnata, stante il riferimento alla decorrenza di legge e alla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma, è interpretabile nel senso indicato dall’Inps, il ricorso dello stesso risulta qualificabile come manifestamente fondato sulla scorta del seguente principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione: “Ai fini del diritto al mutamento della pensione di invalidità di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, in pensione di vecchiaia, ricorrendone i requisiti anagrafici e contributivi, in mancanza di una espressa previsione di trasformazione automatica (come diversamente previsto per l’assegno di invalidità dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10), l’interessato deve presentare la domanda di trasformazione e la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima” (cfr. Cass. n. 8915/2009; 29516/2008, 4392/2007, n. 855/2006, n. 622/2005).

Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al già riportato principio di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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