Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11333 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. . GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2327-2016 proposto da:

Z.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

pro tempore della SRL EDITRICE RADIO TV ALFA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’Avvocato

GIANLUCA BARNESCHI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato MAURIZIO SALVALAIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BAONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

18 giugno 2015, e la sentenza del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il

16 maggio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con sentenza in data 16 maggio 2014, ha rigettato l’opposizione proposta da Z.R. e dall’Editrice Radio TV Alfa s.r.l. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 23/2013 del Comune di Baone, salvo che per quanto riguarda l’importo di Euro 250 concernente le spese del procedimento, aspetto in relazione al quale ha annullato l’ordinanza;

che la Corte d’appello di Venezia, con ordinanza in data 18 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l’appello proposto da Z.R. e dall’Editrice Radio TV Alfa s.r.l., avendo giudicato i motivi di gravame privi di una ragionevole probabilità di accoglimento;

che avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello lo Z. e la società Editrice Radio TV Alfa hanno proposto ricorso, con atto notificato il 15-19 gennaio 2016;

che l’intimato Comune non ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività;

che, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che in questo senso è il costante orientamento di questa Corte di legittimità;

che si è infatti affermato che la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione (Cass., Sez. 6-3, 9 febbraio 2016, n. 2594);

che, pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicchè la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso (Cass., Sez. U., 15 dicembre 2015, n. 25208);

che, inoltre, il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 6-2, 6 febbraio 2017, n. 3067);

che, nella specie, a fronte della rituale comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 18 giugno 2015 alle ore 09:44 (risultante dalla pertinente attestazione di cancelleria di cui al messaggio di posta elettronica GLVE; 2015; 4272398), il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello è stato avviato alla notifica soltanto il 15 gennaio 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 18 giugno 2015;

che il ricorso è dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile -, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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