Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11332 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 29/04/2021), n.11332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4892/2019 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Scordamaglia

Giovanbattista, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3891/2018 depositato il 14-12-2018 e comunicato il 20-12-2018 il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso di K.I., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del richiedente, ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dallo stesso, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese a causa delle persecuzioni subite dalla sua famiglia per motivi politici, in particolare perchè il padre del richiedente, capo villaggio, era simpatizzante del partito dell’ex Presidente G.. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.- Violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3-8”; “2. Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.: Violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – omessa valutazione situazione di conflitto transitoria- erronea applicazione criteri di integrazione sociale – violazione art. 35 Cost.”. Con il primo motivo il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale, contestando la ricostruzione dei fatti di cui al decreto impugnato. In particolare, ad avviso del ricorrente, il suo racconto trova riscontro, oltre che nelle informazioni tratte dalle fonti di conoscenza, nelle cicatrici presenti sugli arti superiori e sul petto del ricorrente, esibite nel corso dell’audizione, conseguenti a ferite riportate nell’agguato subito dalla sua famiglia nel 2011, a seguito del quale i suoi genitori erano rimasti uccisi, così come, cinque anni dopo, era stato ucciso dai medesimi assassini suo fratello, che si era recato nel villaggio di provenienza. Lamenta che il Tribunale non abbia esercitato i poteri istruttori ufficiosi in ordine alla vicenda personale narrata e afferma che nel ricorso di primo grado, le cui parti di interesse trascrive nel ricorso per cassazione, erano state riportate le informazioni sulle persecuzioni attuate nei confronti dei sostenitori dell’ex Presidente G., destituito con azione militare. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, richiama la normativa di riferimento, rileva che il suo Paese non può ritenersi sicuro e rimarca che manca nel decreto impugnato l’indagine collegata alla violazione dei diritti alla vita e all’incolumità personale, quella sul contesto di provenienza correlato alla sua vicenda personale e il giudizio comparativo come da pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte, in considerazione della sua documentata attività di lavoro fino a marzo 2019, nonchè della nota di elogio del Direttore del Centro di accoglienza ove era ospitato.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. La censura è diretta a sollecitare una rivisitazione del merito in ordine al giudizio di non credibilità, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato anche a causa del mancato esercizio del poteri istruttori ufficiosi.

Il Tribunale, all’esito dell’audizione del ricorrente, ha esposto, con motivazione adeguata, le ragioni di inattendibilità della vicenda dal predetto (pag. 9 decreto impugnato), rimarcando in dettaglio le plurime lacune e contraddittorietà rilevate (mancanza di particolari sulla vita politica del padre, aggressione in casa del 2011, uccisione del fratello del 2016, di cui non sa neppure riferire la data, riferimento a gang locale incaricata dell’omicidio dai persecutori del padre, nessun motivo di persecuzione diretta verso il richiedente, che non aveva mai esercitato attività politica).

Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intendere dare continuità, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e detto vizio non è stato specificamente denunciato in ricorso. Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda personale dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

3.2. Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè afferma di essere soggetto vulnerabile a causa della situazione del suo Paese e della sua vicenda personale, ritenuta non conducente dal Tribunale, ma non deduce di aver allegato nel giudizio di merito ulteriori elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

La censura non si confronta rispetto a quanto affermato dal Tribunale, che, pur dando atto dell’attività di lavoro a tempo determinato svolta dal richiedente, ha escluso la dimostrazione di un adeguato livello di integrazione sociale, personale e lavorativa ex art. 8 CEDU, mentre il ricorrente si limita a richiamare, oltre che lo stesso contratto di lavoro citato nel decreto impugnato, un attestato circa la sua fattiva collaborazione e le sue doti umane rilasciato dal Direttore del Centro di Accoglienza dove era ospitato.

L’assenza di integrazione così accertata dai Giudici di merito preclude la valutazione comparativa rispetto alla condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio, mancando uno dei fattori di comparazione. Inoltre la situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

4. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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