Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11332 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI
112, presso lo studio dell’avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentata
e difesa dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta mandato speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 752/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del
31/03/08, depositata il 22/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato Sarcone Vincenzo, difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e deposita n. 2 avvisi di ricevimento;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
conferma la relazione scritta.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, riteneva maturata la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, rispetto alla domanda proposta contro l’Inps da M.A., diretta al ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta per l’anno 2000.
L’assicurata ricorre per cassazione.
Il ricorso, che denuncia violazione del richiamato art. 47, è qualificabile come manifestamente fondato.
La questione oggetto del ricorso è stata recentemente esaminata dalle sezioni unite di questa Corte che, confermando l’orientamento di cui a S.U. n. 6491/1996, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 1^ giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (Sent. n. 12720/09).
Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al già riportato principio di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010