Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11332 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28392-2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

CASSIANI PAL 26, presso lo studio dell’Avvocato DEBORAH MILLEMACI IN

PELLE, rappresentata e difesa dall’Avvocato TEOBALDO MILLEMACI;

– ricorrente –

contro

I.V., IM.ST., IM.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO, 101, presso lo studio

dell’Avvocato FRANCESCO BAURO, rappresentati e difesi dall’Avvocato

VINCENZO ISGRO’;

– controricorrenti –

e contro

L.P.F., L.P.V., L.P.S.,

L.P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 677/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.F. conveniva in giudizio F.A. e F.P. chiedendo: che venisse dichiarato che essa attrice aveva diritto di accedere al terreno di cui è causa attraverso la stradella interpoderale che lo delimita dal lato ovest e che era in continuazione della stradella privata che aveva ingresso dal cancello di via (OMISSIS); che le convenute venissero condannate ad eliminare gli sbarramenti opposti e a ripristinare il passaggio; che le convenute venissero condannate al risarcimento dei danni;

che si costituivano le convenute, resistendo;

che veniva espletata una c.t.u.;

che nelle more del giudizio decedevano le convenute e si costituivano i rispettivi eredi;

che con ordinanza del 9 gennaio 2006 il giudice rimetteva la causa, assunta in decisione, sul ruolo, disponendo il richiamo del c.t.u.: dopo alcuni rinvii dovuti alla difficoltà di reperire il c.t.u., all’udienza del 18 dicembre 2007 il giudice revocava l’ordinanza;

che con sentenza n. 141/2011 del 6 settembre 2011 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava la domanda;

che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 settembre 2014, la Corte d’appello di Messina ha rigettato il gravame della C.;

che, in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che la revoca dell’ordinanza di richiamo a chiarimenti del c.t.u. era espressione di un potere discrezionale del giudice, opportunamente esercitato, essendo irrilevante qualunque elemento volto a comprovare una situazione di fatto, atteso che la prova del diritto di servitù, in difetto di qualunque domanda di usucapione, doveva essere affidata a titoli, dati catastali e documenti, e che le ulteriori indagini del c.t.u. erano funzionali ad un accertamento di fatto relativo ad una domanda in realtà inammissibile, in quanto nuova;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 novembre 2015;

che hanno resistito, con controricorso, Im.Gi. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe;

che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Ritenuto che con l’unico motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia riformato la revoca, da parte del primo giudice, dell’ordinanza che richiamava il c.t.u. a chiarimenti;

che il motivo è manifestamente infondato;

che la revoca dell’ordinanza con la quale il giudice abbia disposto la comparizione del consulente tecnico d’ufficio per chiarimenti rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, 4 novembre 2004, n. 21140);

che, d’altra parte, il motivo di censura – con cui la ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della Corte di Messina, che il chiarimento del quesito posto al c.t.u. era essenziale ai fini dell’interpretazione dell’atto di divisione – non coglie la ratio decidendi, avendo i giudici di appello sottolineato che l’accertamento che avrebbe voluto devolversi all’ausiliare presuppone l’ammissibilità della domanda di accertamento della comproprietà del viottolo al confine con la proprietà dell’appellante che il Tribunale ha ritenuto nuova, dichiarandola, appunto, inammissibile;

che, inoltre, la richiesta di diretta reinterpretazione degli atti processuali si rivela del tutto generica;

che il ricorso è rigettato, e l’esito manifesto assorbe l’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità (per esposizione “oscura ed involuta” e per “vizio di notifica”) sollevate dalla difesa dei controricorrenti;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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