Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11331 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
PERELLI ANGELO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati
MARITATO LELIO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta delega in calce
al ricorso notificato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4045/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
27/05/08, depositata il 16/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado appellata dall’Inps, ha rigettato con sentenza depositata il 16.7.2008 la domanda di S.M., diretta al mantenimento dell’iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli del Comune di Giugliano nel periodo 1999-2001. Infatti ha ritenuto verificatasi la decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22.
La S. ricorre per cassazione. L’Inps ha depositato procura difensiva.
Il ricorso è stato proposto contro sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4.7.2009 e, quindi, è soggetto all’applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, con effetto per i ricorsi contro le sentenze pubblicate successivamente alla data della entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5).
Consegue l’inammissibilità del ricorso, stante la mancata formulazione dei quesiti di diritto a norma dell’art. 366 bis c.p.c..
Infatti il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Nulla per le spese, non essendo intervenuta attività difensiva della parte intimato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010