Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11331 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28211-2015 proposto da:

Avvocato D.C.G., rappresentato e difeso da se medesimo, con

domicilio eletto nel suo studio in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARZANO APPIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati

FRANCESCO CICCARELLI e ANTONIO CALDARELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1840/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22 aprile 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 12 luglio 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, definendo il procedimento ex art. 702-bis c.p.c., ha accolto in parte la domanda proposto dall’Avv. D.C.G. nei confronti del Comune di Marzano Appio per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali rese su incarico di detto Comune, determinando le spettanze professionali in Euro 6.695,40, in luogo di Euro 14.530,43 riportati nella parcella/fattura n. (OMISSIS), e senza applicare i richiesti interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

che l’Avv. D.C. ha proposto appello con ricorso depositato il 21 novembre 2012;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 22 aprile 2015, ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività;

che ha rilevato la Corte territoriale che il termine per impugnare decorreva dal 22 ottobre 2012, allorchè il D.C. ha avuto comunicazione del provvedimento avendone preso visione presso la cancelleria del Tribunale e avendone ricevuto copia;

che, dopo avere affermato che il gravame avverso l’ordinanza nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. deve essere proposto nelle forme previste dalla disciplina ordinaria dell’appello, la Corte distrettuale ha dato atto che l’appello è stato proposto con ricorso depositato il 21 novembre 2012, ma notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza solo in data 7 marzo 2013;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’Avv. D.C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 novembre 2015; che l’intimato Comune ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che va innanzitutto affermata la validità della instaurazione del procedimento camerale dinanzi all’apposita sezione, giacchè la proposta notificata in data 23 febbraio 2017 contiene l’indicazione della ipotesi prefigurata (manifesta infondatezza del ricorso), in conformità di quanto richiesto dal novellato (ad opera della L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168) art. 380-bis c.p.c.;

che, con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 359 e 702-quater c.p.c., artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; illegittimità costituzionale dell’art. 702-quater c.p.c.;

che il motivo è infondato;

che la Corte di appello si è correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui avverso l’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario di cognizione l’appello va proposto con atto di citazione anzichè con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio di impugnazione, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma anche a quello di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c. a pena di inammissibilità (Cass., Sez. 6-1, 26 giugno 2014, n. 14502; Cass., Sez. 6-1, 15 dicembre 2014, n. 26326; Cass., Sez. 6-1, 11 settembre 2015, n. 18022; Cass., Sez. 6-1, 6 luglio 2016, n. 13815, e Cass., Sez. 6-2, 16 gennaio 2017, n. 877);

che non rileva che questo indirizzo giurisprudenziale abbia avuto modo di formarsi successivamente alla proposizione dell’atto di appello da parte dell’Avv. D.C., dovendo considerarsi che, sul punto, non vi è stato alcun mutamento di orientamento nella giurisprudenza della Corte regolatrice e che alla mediazione accertativa della giurisprudenza va assegnata una funzione disvelatrice, non creatrice degli enunciati processuali (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144);

che la sollevata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: la scelta del legislatore di far decorrere il termine breve per l’appello dalla comunicazione dell’ordinanza è espressione di discrezionalità del legislatore ed è ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento al termine del quale è emessa l’ordinanza soggetta ad appello; nè risulta menomato il diritto di difesa, posto che il termine di trenta giorni per notificare l’atto introduttivo del gravame decorre dalla piena conoscenza dell’ordinanza, che si ha con la comunicazione della cancelleria o con la notificazione ad istanza di parte;

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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