Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11330 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11330 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 24245-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
966

contro

FRATINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SALLUSTIANA 15, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO FRATINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO CENTORE giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 74/2008 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 30/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha

udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA
per delega dell’Avvocato CENTORE che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

chiesto raccoglimento;

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della
CTR dell’Umbria n.7415/08 con la quale, confermando la sentenza di primo grado, veniva accolta
l’istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni dal 2000 al 2003 del contribuente Francesco Fratini.
La CTR, in particolare, affermava che doveva escludersi che potesse essere assoggettato ad kap il

avvalesse di una struttura organizzativa stabile.
Secondo il giudice di secondo grado, nel caso di specie, l’apporto fisico ed intellettuale del
contribuente, esercente la professione di avvocato, in assenza di prova contraria, costituivano sia
l’esclusiva attività produttiva che i soli strumenti attraverso i quali si era prodotto il reddito.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione degli artt. 2 e 3 D.Igs. 546/92,
nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n.3) codice di rito, lamentando che la sentenza
impugnata, in presenza di istanza di rimborso dell’Irap proposta dal contribuente, abbia
erroneamente posto a carico dell’Amministrazione l’onere di provare l’esistenza del requisito
dell’autonoma organizzazione, ponendo una inesistente presunzione iuris tantum di mancanza del
requisito dell’autonoma organizzazione in capo ai lavoratori autonomi.
Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n.5) codice di rito, lamentando che la CTR abbia
omesso di dare atto delle risultanze del quadro RE della dichiarazione dei redditi e delle fatture
riprodotte nell’ appello dall’Agenzia.
I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.
E’ ormai orientamento consolidato di questa Corte, quanto all’applicazione dell’ kap ai lavoratori
autonomi, anche sulla scorta delle indicazioni fornite da Corte cost. 21 maggio 2001, n. 156, che

I

professionista che, pur in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi, non si

intanto è dovuto il tributo, in quanto sussista il requisito dell’ organizzazione autonoma dell’attività
(v., ex plurimis, Cass.16 febbraio 2007, n. 3680).
In particolare, si precisa che l’autorganizzazione del professionista, intesa come autonomia ed
indipendenza nell’esercizio della attività rispetto ai terzi, è sì un elemento essenziale per la
sottoposizione all’imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento

capitale, anche in via tra loro alternativa (Cass. 8556/2011).
L’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad
imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 49, corruna 1, postula che la attività abituale del professionista si avvalga di una organizzazione
dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca l’attività produttiva, determinando un
valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale, supportata dai soli strumenti indispensabili
all’esercizio dell’ attività professionale.
Non è, invece, necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del
titolare, ne’ assume alcun rilievo, ai fini della esclusione di tale presupposto, la circostanza che
l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla
struttura in considerazione delle sue particolari capacità (v. Cass. n. 5001 del 2007; Cass. n.
3677/2007).
Costituisce in ogni caso onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente
non dovuta, dare la prova dell’as’senza di dette condizioni (Cass. 4490/2012, 8556/2011).
Orbene nel caso di specie la CTR, nel riferire, apoditticamente, l’attività produttiva di reddito
all’apporto fisico ed intellettuale del professionista, ha omesso una valutazione complessiva delle
modalità di esercizio dell’attività professionale del contribuente da effettuarsi sulla scorta degli
elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta, quali desumibili dalle risultanze del quadro
RE della dichiarazione dei redditi.

2

organizzativo esterno, basato sull’ esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di

La sentenza impugnata, a fronte delle specifiche deduzioni dell’Agenzia nell’ atto di appello, non ha
in alcun modo dato conto delle voci di spesa desumibili dal quadro RE, non ha proceduto alla
disamina dei costi, nè ha compiuto una completa valutazione del complesso dei beni strumentali e
degli altri elementi acquisiti, al fine di valutare la sussistenza dell’organizzazione “esterna” del
professionista.

natura dei compensi, di importo non trascurabile, erogati a terzi e l’eventuale esistenza di rapporti di
collaborazione continuativa, fermo restando che il carattere essenziale dell’ apporto intellettuale del
professionista, posto in rilievo.nella sentenza impugnata, non consente di escludere l’esistenza del
presupposto impositivo, costituito dall’organizzazione autonoma (Cass., ord. 12 luglio 2012, n.
11892; Cass.,ord. 6 dicembre 2011, n. 26161; Cass., ord. 17 settembre 2009, n. 2001).
In assenza di tale complessiva valutazione della fattispecie concreta, appare configurabile il vizio di
omessa motivazione ex art.360 n.5) cpc.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, ad altra sezione della CTR dell’Umbria, la
quale valuterà la rilevanza, ai fini della configurabilità del presupposto dell’autonoma
organizzazione, dell’incidenza dei costi per compensi erogati a terzi e delle spese per beni
strumentali, complessivamente sostenute dal contribuente, quali desumibili dagli atti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio,
ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
Cosí deci o in Roma 11 17.3.2016
ns. stensore

Il Presidente

In particolare, la sentenza impugnata ha omesso di valutare , dandone conto in motivazione, la

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