Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11330 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27881-2015 proposto da:

TIREX SERVICES SRL, rappresentata e difesa dagli Avvocati ALDO

SIMONCINI e GIUSEPPE ANGIOLILLO;

– ricorrente –

contro

S.S.; AZIENDA AGRICOLA P.R. S.S.;

– intimate –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 30

ottobre 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. richiesto dalla Tirex Services s.r.l., il Giudice del Tribunale di Pordenone nominava c.t.u. l’ing. S.S.;

che depositata – in forma cartacea, dietro autorizzazione del Giudice – la perizia, il Giudice liquidava il compenso del c.t.u. in Euro 4.958,87, oltre accessori;

che la società Tirex Services ha proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione;

che il Tribunale di Pordenone, con ordinanza in data 30 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso in opposizione;

che il Tribunale ha rilevato:

che l’elaborato peritale è stato depositato nelle forme autorizzate;

che è del tutto infondata la tesi di parte ricorrente circa la presunta “inesistenza” dell’elaborato;

che il c.t.u. ha operato secondo una metodologia congrua all’incarico conferito ed è pervenuto a risultati non abnormi, secondo un sufficiente utilizzo del metodo scientifico applicato; che il compenso è stato liquidato secondo i minimi riconosciuti dalla tabella di riferimento;

che avverso detta ordinanza la Tirex ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 ed il 30 novembre 2015, sulla base di un motivo; che nessuna delle intimate – nè la Sanviti nè l’Azienda Agricola P.R. società semplice – ha resistito con controricorso; che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che con l’unico mezzo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis nella parte in cui dispone che il deposito degli atti endoprocessuali debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche, nonchè vizio di motivazione;

che, secondo la ricorrente, il Tribunale non poteva riconoscere il compenso al c.t.u., in quanto la nullità comminata dalla legge riguardo al deposito cartaceo della relazione tecnica in regime di obbligatorietà del deposito telematico esclude l’avvenuta esecuzione delle operazioni di cui il perito era stato incaricato;

che il motivo è infondato, perchè, in tema di liquidazione del compenso al c.t.u., nel procedimento di opposizione alla liquidazione non possono proporsi questioni relative alla validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2011, n. 3024);

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile- 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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