Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1133 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. III, 22/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.B., D.F. O F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio

dell’avvocato MANCINI ANTONIO, che li rappresenta e difende, giusta

procura per atto Notaio Matteo Contento in Montebelluno del 27/08/08,

rep. n. 8742 (per la G.) e giusta procura per atto Notaio

Martino Lupinacci di Milano del 2 0/06/08, rep. n. 84780 (per il

D.);

– ricorrenti –

contro

S.D. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CALONZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTORANA VINCENZO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5112/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19/09/07, depositata il 06/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2009 G.B. e F. o D.F. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 6 dicembre 2007 dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il rilascio di un’immobile.

L’intimato S.D. ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 103, 100 c.p.c., degli artt. 2907 e 2697 c.c. ma formulano un quesito assolutamente astratto, in quanto completamente svincolato dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata e non da ragione delle asserite violazioni e false applicazioni di una pluralita’ di norme di diritto.

Con il secondo motivo viene ipotizzata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Questa censura manca di un momento di sintesi formulato in armonia con i criteri sopra indicati, necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la sentenza presenti una motivazione rispettivamente omessa, insufficiente e contraddittoria.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio; La morte di uno dei ricorrenti ( D.F.), dichiarata dal suo difensore, e’ priva di effetti ai fini dell’interruzione del processo;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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