Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1133 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 1133 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso 14193-2012 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE DI CATANZARO con ordinanza relativa al
ricorso r.g. n. 3434/2011 nella causa tra:
2013
352

L&B SERVIZI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE S.A.S.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del
Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 21/01/2014

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Marcello MATERA, il quale chiede alle
Sezioni Unite della Corte di dichiarare la
giurisdizione del giudice amministrativo, con le
determinazioni di legge.

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO;

IN FATTO E IN DIRITTO
E’ sollevato dinanzi a questa Corte conflitto di giurisdizione dal tribunale di
Catanzaro (ordinanza 12.6.2012) in relazione al ricorso proposto dalla
s.a.s. L&B nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo che il
TAR Calabria aveva declinato la propria giurisdizione sulla impugnazione
della revoca del contributo concesso alla società ricorrente nell’ambito del
Patto territoriale Area Boschiva Serre Calabre.

sottoposta all’esame della Corte, risulta essere stata già scrutinata da
queste sezioni unite che, con ordinanza n. 18630 del 2008, hanno
affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di
revoca del beneficio de quo.
A tale orientamento il collegio intende dare continuità, non ravvisandosi
motivi per discostarsene.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, li 28.5.2013

La questione, in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA