Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1133 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3653-2007 proposto da:

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO CECILIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARRESI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

C.A., C.C., L.A.,

B.G., L.P.V., ENTE MINERARIO SICILIANO

IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25/2006 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 03/11/2006 R.G.N. 34/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato FURITANO CECILIA per delega BARRESI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/10/2006 il Tribunale di Caltanisetta – sezione lavoro, in funzione di giudice d’appello, dopo aver dato atto della cessata materia del contendere nei confronti degli appellati L. C. e B.N., accolse parzialmente l’appello proposto dall’Ente Minerario Siciliano in liquidazione e dalla Resais spa nei confronti degli altri appellati C.C., L. M.A., C.A. e L.P.V. e, per l’effetto, condannò la Resais spa a corrispondere a questi ultimi il maggior importo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento e dell’indennità “una tantum” di cui alla L.R. n. 42 del 1975, mentre confermò nel resto la sentenza impugnata del 28/11 – 11/12/96 emessa dal Pretore del lavoro di Caltanisetta; nei contempo, accolse l’appello incidentale proposto da L.M.A. e dichiarò, di conseguenza, che il mese di riferimento prescelto da quest’ultimo ai fini del calcolo dell’indennità di prepensionamento era il mese di giugno del 1985.

La Corte territoriale addivenne a tale decisione dopo aver accertato che il compenso per festività di cui ai mesi di riferimento prescelti dagli appellati poteva essere incluso nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento e che il diritto alla riliquidazione di quest’ultima non si era affatto prescritto. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. affidando l’impugnazione a tre ordini di censure. La stessa ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di censura la RESAIS s.p.a. deduce la violazione e la falsa applicazione della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e succ. modif., art. 6, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e segg. c.c., degli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c., dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa e/o l’insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla prescrizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per tutti gli appellati ad eccezione del C..

Tale doglianza investe la questione della durata della prescrizione concernente l’indennità di prepensionamento che, per la ricorrente, sarebbe quella quinquennale e non quella ordinaria decennale, come accertata dalla Corte territoriale, in quanto, a suo giudizio, la prestazione in esame rivestirebbe le caratteristiche di una obbligazione pubblica senza, perciò, perdere la sua natura retributiva.

2. Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e succ. modif., art. 6, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e segg.

c.c, degli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 3 Cost., nonchè l’omessa motivazione sul punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sulla questione della ritenuta prescrizione decennale dell’indennità “una tantum” per il solo C..

Anche per tale particolare indennità la ricorrente ripropone la questione della durata della prescrizione sollevata col precedente motivo in merito all’indennità di prepensionamento, rilevando, altresì, che uno spunto maggiormente decisivo alla configurabilità della prescrizione quinquennale discende, in tal caso, dalla stessa natura di incentivo all’esodo, aggiuntivo al trattamento di fine rapporto, propria dell’indennità “una tantum”.

Pertanto, stante l’identicità della questione sottesa ai due primi motivi, vale a dire la prescrizione applicabile ad entrambe le indennità oggetto del contendere, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.

Entrambi i motivi sono infondati.

Anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è da ritenere assolutamente corretto l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta natura assistenziale dell’indennità di prepensionamento ed alla conseguente applicazione del regime prescrizionale ordinario in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, considerato che il fine perseguito dal legislatore regionale era quello di creare una erogazione sostitutiva del reddito di lavoro, di cui i minatori siciliani erano stati privati per ragioni di economia pubblica, cosicchè tale indennità non poteva non essere inquadrata tra le prestazioni di assistenza sociale, alle quali hanno diritto, a norma dell’art. 38 Cost., comma 1, i cittadini inabili al lavoro o privi dei mezzi necessari per vivere.

Come, infatti, ha avuto già modo di statuire questa Corte (Cass. sez. lav. n. 12944 del 22/11/99), “l’indennità cosiddetta di prepensionamento che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, è prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano in relazione alla anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, non è assimilabile ad un credito di lavoro, ma ha natura assistenziale e pertanto il diritto alla relativa prestazione si prescrive in dieci anni, e in cinque anni quello relativo ai ratei già maturati, senza che possa avere rilievo la circostanza che, per le pensioni dei pubblici dipendenti, sia previsto da una norma speciale il termine di prescrizione di cinque anni, giacchè, attesa la diversa natura del diritto in oggetto, deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ., norma che, per espressa previsione, si applica a tutti i casi in cui, come quello in esame, la legge non abbia disposto diversamente”. (in senso confr. Cass. Sez. lav. n. 9042 del 6/7/2000).

A soluzione identica questa Corte è pervenuta anche per quel che concerne la cd. indennità “una tantum” con le decisioni n. 177 del 9/1/02 e n. 11105 del 26/7/2002 della sezione lavoro, precedenti dai quali questo collegio non ha ragione di discostarsi.

Si è, infatti, statuito che “l’indennità “una tantum” prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6 in favore dei dipendenti dell’Ente minerario siciliano in caso di volontaria anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, in alternativa all’indennità di prepensionamento di cui alla precedente L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, ha la medesima natura assistenziale di quest’ultima indennità ed è assoggettata alla stesso sistema di calcolo (onnicomprensivo di ogni indennità o emolumento di carattere retributivo) e allo stesso regime prescrizionale (secondo cui il relativo diritto si prescrive in dieci anni, mentre il diritto relativo ai singoli ratei già maturati si prescrive in cinque anni).

(Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/2002).

E’ stato poi ribadito che l’indennità “una tantum”, aggiuntiva rispetto al t.f.r., prevista dalla L.R. Siciliana n. 27 del 1984, art. 6, comma 2, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano, indennità che costituisce una anticipazione di quella relativa al prepensionamento erogata nelle ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, con trattamento a carico del Fondo di cui alla L.R. siciliana n. 42 del 1975, art. 13, lett. A), ha, come l’indennità di prepensionamento, natura assistenziale e non retribuiva, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, e pertanto anche ad essa si applica il termine di prescrizione decennale” (Cass. Sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002).

3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, art. 6, della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. de 31 marzo 1954, n. 90, della L. 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029 attuativo dell’accordo interconfederale del 3 dicembre 1954, del CCNL del settore minerario 1/3/88, art. 24, comma 9, dell’art. 12 disp. gen., degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360 c.p., n. 3, nonchè la insufficiente motivazione circa l’inclusione delle festività nella base di calcolo delle indennità “una tantum” e di prepensionamento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

A conclusione del motivo di doglianza, col quale sì contesta il computo del compenso per festività nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento, la ricorrente pone il seguente quesito: “Se sia possibile computare la festività nella base di calcolo dei trattamenti di cui alla L.R. n. 42 del 1975, art. 6, senza considerare che la festività è equiparata al lavoro festivo (espressamente escluso dal computo della legge) nella contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie e che anche la festività può avere, in quanto tale, natura occasionale”.

Le norme collettive richiamate al riguardo dalla ricorrente sono quelle del c.c.n.l. del settore minerario dell’/3/1988, art. 24, 9 comma, punto A e art. 28, comma 6. La stessa ricorrente puntualizza che l’art. 24, comma 9, del predetto c.c.n.l. prevedeva che i lavoratori avevano diritto di godere di quattro giorni di riposo in sostituzione delle festività soppresse ex lege n. 54 del 1977 e che le festività del 2 giugno e del 4 novembre davano diritto al lavoratore di fruire del trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica, così come per quest’ultimo trattamento l’art. 28, comma 6, dello stesso c.c.n.l. precisava che nel caso di festività coincidenti con la domenica il lavoratore aveva diritto ad una giornata di retribuzione, per cui il giudice d’appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che lo stesso c.c.n.l. realizzava, almeno per talune ipotesi di festività, una piena equiparazione tra lavoro festivo e compenso per festività spostate ad un giorno festivo (2 giugno e 4 novembre); inoltre, la norma collettiva summenzionata di cui all’art. 28 attribuiva al lavoratore, con riferimento a tali ricorrenze, il diritto alla retribuzione maggiorata, oltre che al riposo compensativo, mentre per il lavoro non prestato riconosceva il diritto alla sola retribuzione.

In definitiva, secondo tale assunto, la somma indicata in busta paga sotto la voce “festività” non avrebbe potuto essere calcolata in nessun caso nell’indennità di prepensionamento, o perchè relativa a compenso per attività lavorativa prestata in giorno festivo – come tale escluso dal calcolo dell’indennità di prepensionamento a norma della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 – ovvero perchè facente parte della normale retribuzione mensile, già calcolata per intero ai fini dell’indennità di prepensionamento. Anche tale motivo è infondato.

Invero, il problema in esame è stato già affrontato e risolto da questa Corte con la decisione n. 12944 del 22/11/99, alla quale questo collegio intende adeguarsi, attraverso cui si è chiaramente affermato che “ai fini della “retribuzione globale di fatto” da prendersi a base per il computo dell’indennità cosiddetta di prepensionamento accordata ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano dalla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, la voce retributiva relativa alle festività deve essere inclusa nella base di calcolo in quanto non espressamente esclusa dal citato art. 6 (che invece esclude le erogazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo, nonchè le indennità di trasporto e vestiario), essendovi differenza tra l’erogazione per il lavoro festivo (espressamente esclusa dal computo e riferita alla prestazione di lavoro effettuate nei giorni festivi) e la normale retribuzione spettante al lavoratore per le festività senza prestazione di attività lavorativa, atteso che in questo caso, il relativo compenso fa parte della normale vicenda lavorativa e non può non essere incluso nella retribuzione globale di fatto”. Occorre, infatti, osservare che il giudice di appello è correttamente pervenuto alla conclusione di includere nella base di calcolo la voce “festività”, perchè non espressamente esclusa dalla L.R. n. 42 del 1975, art. 6, u.c., contrariamente a quanto previsto per il lavoro notturno, il lavoro straordinario, il lavoro festivo e le indennità di trasporto e vestiario.

Esattamente è stato spiegato che vi è differenza tra festività e lavoro festivo, riferendosi quest’ultimo alla ipotesi di prestazione effettuata nei giorni festivi, che l’art. 28 CCNL disciplina stabilendo la misura della retribuzione, diversa dalla normale retribuzione spettante al lavoratore per la festività senza prestazione di attività lavorativa. Per questa ragione, giustamente, il compenso per festività, facente parte della normale vicenda lavorativa è stato considerato voce inclusa nella retribuzione globale di fatto.

In definitiva, non è dato riscontrare nella sentenza impugnata vizi logici o motivazionali nella interpretazione del contratto collettivo e della legge regionale in riferimento alla questione trattata.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese in considerazione della mancata costituzione delle altre parti citate in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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