Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1133 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2018, (ud. 24/10/2017, dep.18/01/2018),  n. 1133

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– M.G. ricorre contro la decisione della CTR in epigrafe che, a conferma della decisione di primo grado, aveva affermato la legittimità dell’avviso di liquidazione con cui era stato revocato il beneficio dell’Iva agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, da ritenersi abitazione di lusso, assumendo con due motivi:

– (a) la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione;

– (b) violazione dell’art. 1, nota II-bis, Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e del D.M. 2 agosto 1969, n. 8, per aver la CTR computato ai fini della superficie utile dell’immobile anche il piano seminterrato, dovendo la valutazione restare limitata ai locali considerati abitabili secondo la vigente normativa;

CONSIDERATO CHE:

– il primo motivo è infondato;

– la CTR, difatti, ha correttamente ritenuto l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni sufficientemente motivato poichè fa esplicito riferimento al superamento, da parte dell’immobile in esame, dei parametri normativi, il cui mancato rispetto è ostativo al riconoscimento dell’agevolazione (“da notizie assunte presso l’Agenzia del Territorio… l’immobile oggetto della compravendita del valore dichiarato di Euro 280.000,00 è da ritenersi “abitazione di lusso”… che per numero di vani (15) con superficie utile complessiva superiore a mq 240”);

– nè rileva che la valutazione del 14 aprile 2008 non sia stata allegata all’avviso poichè di essa, come emerge dal testo riprodotto in ricorso, l’avviso ha ripetuto il contenuto essenziale, cioè l’oggetto ed le ragioni necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (v. Cass. n. 9323 del 2017), sicchè non ha neppure rilievo che, in epoca successiva all’emissione dell’avviso, sia stata resa una seconda valutazione più dettagliata da parte dell’Agenzia del Territorio;

– pure il secondo motivo è infondato;

– secondo il consolidato orientamento della Corte, cui non vi è ragione di discostarsi, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, “occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione” (v. Cass. n. 8421 del 2017);

– nella specie, la CTR, con valutazione in fatto non censurata, ha ritenuto computabile nella superficie utile complessiva il piano seminterrato di oltre 280 mq, avendone apprezzata “l’accessorietà ai piani superiori” e “la proficuità dei servizi offerti agli inquilini (piscina, taverna, vasca idromassaggio,…)” (per una fattispecie analoga a quella in esame relativa ad un locale seminterrato comprensivo di taverna, bagno ed accessori v. Cass. n. 10191 del 2016);

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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