Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1133 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24531-2012 proposto da:

AGORA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. LUCIANI 2, STUDIO SALUSTRI

E ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato LORENZA ROBERTA LEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GREGORIO LEONE giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 85/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LEONE GREGORIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per

acquisizione fascicolo d’ufficio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società a responsabilità limitata Agorà impugna la sentenza in atti della CTR Lazio, che ha accolto il gravame dell’ufficio ancorchè la parte non fosse stata raggiunta dalla comunicazione dell’avviso di trattazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 31.

Il ricorso dell’Agorà è affidato ad un unico motivo, al quale non hanno replicato gli intimati.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con l’unico motivo del proprio ricorso la ricorrente deduce la nullità del procedimento d’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, art. 101 c.p.c., artt. 111, 3 e 24 Cost. in quanto, richiamati gli antefatti di causa – e segnatamente la circostanza che il proprio procuratore non si era mai trasferito -, la CTR aveva pronunciato l’impugnata decisione, quantunque essa ricorrente, “nonostante la regolare costituzione non avesse ricevuto l’avviso di trattazione della controversia e di conseguenza non avesse potuto svolgere nè attività difensive, nè tantomeno partecipare all’udienza di discussione”.

2.2. Il motivo è fondato.

E’ principio affermato dalle SS.UU. 13654/11 di questa Corte che “in tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 D.Lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli”.

L’impugnata sentenza è dunque affetta da insanabilità nullità, constando dagli atti del processo prodotti dalla ricorrente – anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso – e, segnatamente, dall’avviso di trattazione relativo al giudizio di appello ivi riprodotto, – ove è annotata, rispetto al luogo di notificazione, coincidente con la domiciliazione della parte presso il proprio procuratore costituito, la dizione “trasferito” – che la parte non è stata raggiunta da alcuna comunicazione idonea a consentirle un’attiva partecipazione al processo mediante le attività consentite dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 34, vero infatti che la mancata comunicazione dell’avviso, nella specie, come detto, dovuta alla circostanza che il domiciliatario sarebbe risultato trasferito non è imputabile a responsabilità della parte, atteso la sua regolare costituzione nel giudizio d’appello con elezione del detto domicilio e che nessun trasferimento del domiciliatario era nelle more intervenuto come comprovata dalla successiva comunicazione del dispositivo di sentenza presso il medesimo luogo.

4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza della CTR qui impugnata va conseguentemente cassata con rinvio della causa avanti al giudice territoriale per il seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Lazio che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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