Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11329 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 23/05/2011), n.11329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO1 SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 899/2 006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2006 R.G.N. 10092/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’ SAIVATORE;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per inammissibilità per mancanza, di

interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Roma del 27.11.2003, era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti per il periodo dal 21.2.2000 al 30.6.2000 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi e, accertata l’instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato a far data dall’assunzione, la spa Poste Italiane era stata condannata a corrispondere a ricorrente le retribuzione in misura lorda di Euro 1.392,65 con decorrenza dalla mora accipiendi del 31.10.2002, detratte, quale aliunde perceptum, le somme di cui alle buste paga in atti, oltre accessori di legge.

Con sentenza del 5.5.2006, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello delle Poste, ritenendo che non si era verificata risoluzione per mutuo consenso; che non era sufficiente il richiamo alla norma di fonte legale e della norma contrattuale, che non soddisfaceva l’esigenza di individuazione delle esigenze eccezionali derivanti dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione, dovendo aversi riguardo a circostanze concrete che riguardavano il caso singolo e che, comunque, l’interpretazione della clausola collettiva era nel senso che in essa era fissato il limite temporale in relazione alla prevista ipotesi di legittima apposizione di termine al contratto di lavoro per ristrutturazione, dovendo ritenersi che tra il 30.5.1998 ed il successivo c.c.n.l. 2001 era venuta meno la contrattazione autorizzatoria e, dunque, la causale per stipulare contratti a termine dopo tale data.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a tre motivi. Resiste con controricorso il T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Posto ciò, rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 24.1.2011 concernente la presente controversia debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante della spa Poste Italiane; da suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua. dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire i processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dal lavoratore sopra indicato, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra e parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio.

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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