Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11329 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACAZANI M. Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TOPPETTI 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Gorizia n. 51/B presso lo

studio dell’Avv. Zannini Ferruccio e rappresentata e difesa, per

procura in calce al ricorso, dall’Avv. Isceri Raffaela;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.p.A.;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza n. 32/21/13 della Commissione

tributaria regionale del Veneto-sezione staccata di Verona,

depositata il 25 marzo 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.01.2020 dal Consigliere Crucitti Roberta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito per la controricorrente l’Avv. Peluso Alfonso.

Fatto

Fatti di causa

La Toppetti 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso, articolato su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Nomos S.p.a. (che non ha svolto attività difensiva), avverso l’ordinanza con cui la Commissione Tributaria regionale del Veneto aveva rigettato la richiesta, proposta dalla Società, di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 86/21/12, resa il 14 maggio 2012, con la quale la stessa Commissione regionale aveva parzialmente riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona, in controversia relativa all’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP, e IRPEG degli anni dal 2003 al 2008.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la Società deduce la violazione e falsa applicazione dei diritti del contribuente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 373 c.p.c. e dell’art. 111 Cost e, in subordine, “motivazione del tutto insufficiente.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce, invero, orientamento pacifico di questa Corte (v. Sez. U., ordinanza n. 16537 del 18/06/2008; Cass. n. 17647/2009) quello per cui “contro il provvedimento adottato ex art. 373 c.p.c., che respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, non può essere proposto ricorso in sede di legittimità, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale”.

Peraltro, nella specie, il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile per carenza di interesse. La sentenza della quale era stata richiesta l’inibitoria, infatti, è, già stata cassata, con rinvio al giudice di merito, da questa Corte con sentenza n. 7056/2014 e la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, all’esito del rinvio disposto da questa Corte, sfavorevole alla Società, è ormai res iudicata, avendo questa Corte dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la stessa, con sentenza n. 2395/2018 del 31 gennaio 2018. E, anche, il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., proposto dalla Società avverso detta ultima sentenza, è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza del 19 aprile 2019 n. 11131.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate mentre non vi è pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia Nomos S.p.A. la quale non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 8.000,00 (ottomila), oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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