Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11329 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3/12/08, depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta contro l’Inps da M.M., di rivalutazione dell’anzianità contributiva, per esposizione all’amianto, con riferimento ai periodi lavorativi 1.8.1983-31.7.1985 e 1.7.1988-30.6.1998. Escludeva l’applicabilità di una soglia minima di esposizione alle fibre di amianto deducibile ai fini in esame dal D.Lgs. n. 277 del 1991, tuttavia riteneva provata, sulla base della prova testimoniale e di accertamenti peritali svolti in fattispecie analoghe con riferimento allo stesso posto di lavoro, anche il superamento del valore di 100 fibre/litro.

La Corte d’appello accoglieva l’appello proposto dall’Inps, rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, proprio nelle due consulenze d’ufficio prodotte dal M. e relative a posizioni analoghe a quello del M., entrambi i consulenti avevano dato atto che sicuramente nel periodo successivo al 1991 non si era più verificata l’esposizione all’amianto, essendo stata completata prima di tale anno la bonifica di tutto il materiale rotabile. Ne conseguiva che l’esposizione dell’appellato era inferiore a dieci anni.

Il M. ricorre per cassazione. L’Inps resiste con contro ricorso.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, oltre che inammissibile sotto vari profili.

La maggior parte dell’atto è dedicata a sostenere la tesi, da cui la sentenza impugnata non si è discostata, dell’applicabilità della L. n. 357 del 1992, art. 13 e non delle modifiche apportate successivamente.

Per il resto il ricorso, deducendo violazione del citato art. 13, comma 8, e vizio di motivazione, oltre a fare un incongruo oltre che generico riferimento ad un periodo lavorativo antecedente a quello oggetto della domanda (febbraio 1978 – dicembre 1982), richiama molto genericamente, in maniera incompatibile con le esigenze di specificità del ricorso per cassazione, taluni elementi di prova, peraltro non conferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Lamenta poi la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, senza tuttavia far valere adeguatamente vizi di motivazione della sentenza impugnata e i concreti elementi che avrebbero reso necessaria tale consulenza.

Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), tenuto presente, in relazione al vigente tenore dell’art. 152 disp. art. c.p.c., che il giudizio è stato instaurato in primo grado nella vigenza della nuova disciplina, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio in Euro 30,00 oltre Euro mille per onorari.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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