Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11329 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26475-2015 proposto da:

G.V., rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO

VIGGIANI e ANTONIO CARROZZO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, rappresentata e difesa dall’Avvocato

RAFFAELE ANTONIO FATANO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 4464/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 2 aprile 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con atto di opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato in data 7 novembre 2013 e notificato in data 4 febbraio 2014, la società Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso a favore dell’ing. G.V. in data 4 ottobre 2013, per la prestazione di consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare azionata dalla Banca e pendente dinanzi al Tribunale di Lecce;

che con ordinanza in data 2 aprile 2015 il Tribunale di Lecce -respinta l’eccezione di decadenza per tardiva proposizione dell’opposizione sollevata dal convenuto – ha accolto per quanto di ragione l’opposizione e, per l’effetto, ha rideterminato il compenso dell’ausiliare in Euro 1208,34, oltre accessori;

che per la cassazione della ordinanza del Tribunale il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 novembre 2015;

che la Banca intimata ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che il ricorrente – nel premettere di avere provveduto personalmente a comunicare alla Banca il decreto di liquidazione in data 15 ottobre 2013 – con l’unico motivo lamenta l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e art. 34, comma 17, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè con l’art. 76 Cost., in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 18;

che il motivo è infondato;

che sulla questione sollevata con il motivo di ricorso si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2016, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, detto dubbio di legittimità costituzionale;

che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha sottolineato che l’attrazione dell’opposizione nel modello del rito sommario di cognizione spiega perchè il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario;

che, applicando il dictum della Corte costituzionale, correttamente l’ordinanza impugnata ha escluso la sollevata tardività, essendo l’opposizione stata proposta il 7 novembre 2013, nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione avvenuta in data 15 ottobre 2013;

che il ricorso è rigettato;

che sussistono gravi ragioni che giustificano la compensazione per metà delle spese processuali del giudizio di cassazione, atteso che la sentenza della Corte costituzionale è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione;

che per la restante metà le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso della metà delle spese processuali sostenute dal controricorrente, previa compensazione della restante parte, spese che liquida, per la frazione a carico del ricorrente, in complessivi Euro 800, di cui Euro 700 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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