Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11328 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11328 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 20062-2009 proposto da:
LENZI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO
GIUDICE, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2016
964

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– contrari corrente –

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 2072009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 04/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato LO GIUDICE che ha

3

Svolgimento del processo
Il contribuente Stefano Lenzi propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la
sentenza della CTR del Lazio n.24/14/2009 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha
respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo
formale ex art. 36 bis Dpr 600/73, per Irap relativa all’anno 2003, sul rilievo che il contribuente

La CTR, in particolare, affermava che la cartella ed il ruolo erano impugnabili solo per motivi ad
essi propri e che l’impugnazione della cartella non poteva mettere in discussione un’obbligazione
tributaria definita con apposito atto, che andava impugnato nei termini previsti, ovvero che la parte
avrebbe intanto dovuto adempiere, salva eventuale istanza di rimborso dopo aver pagato l’imposta
che egli stesso aveva determinato nella dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
Conviene senz’altro anzitutto esaminare, per ragioni di priorità logica il terzo motivo di ricorso con
il quale il contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D.Igs. 546/92 in
relazione all’art. 360 n.3) cpc, censurando la statuizione della CTR secondo cui la cartella emessa
ex art. 36 bis Dpr 600/73 non poteva essere impugnata dal contribuente che per vizi propri non
potendo contestarsi , nel merito, la sussistenza del presupposto impositivo.
Il motivo è fondato.
Ed invero per costante orientamento di questa Corte (si vedano le sentenze Cass. 8456 del 2004 e
Cass. 9194 del 2011), la cartella esattoriale emessa ex art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può
essere impugnata, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non solo per vizi propri, ma
anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass.1 1095/2015) poiché non
rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di
accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto

1

aveva omesso di versare l’imposta dichiarata.

impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei
confronti del dichiarante ( spcificamente, in materia di di Irap, Cass. 1263 del 2014).
Il giudice di secondo grado avrebbe dunque dovuto valutare nel merito le ragioni addotte dal
contribuente a sostegno della carenza del presupposto impositivo ed, in assenza di tale esame, la
sentenza della CTR va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la definizione delle spese ad altra sezione della
CTR del Lazio.
Cosí deciso in Roma il 17.3.2016
tensore

TI Presidente

P.Q.M.

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