Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11328 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MOBILIO B.M., elettivamente domiciliato in Roma, via

Sicilia n. 66 presso lo studio degli Avv.ti Belli Contarini Edoardo,

Cutarelli Daniela e Altieri Roberto dai quali è rappresentato e

difeso per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 105/25/12 della Commissione

tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia,

depositata il 6.6.2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.01.2020 dal Consigliere Crucitti Roberta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv. Laviola Leonardo per delega;

udito per la controricorrente l’Avv. Peluso Alfonso.

Fatto

Fatti di causa

La controversia trova origine nell’impugnazione da parte di B.M. Mobilio di avviso di accertamento relativo a Irpef dell’anno di imposta 2004 ed emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.

Il ricorso venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale, ritenuta la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto di rideterminare il maggior reddito accertato a fronte delle giustificazioni fornite dal contribuente.

Avverso la sentenza B.M. Mobilio ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

Diritto

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, laddove la C.T.R., nel ritenere la legittimità dell’avvigo di accertamento, aveva implicitamente rigettato l’eccezione sollevata dal contribuente, e reiterata in grado di appello, di carenza di motivazione dell’atto impositivo, per non essere state esplicitate le ragioni per le quali non era stata ritenuta idonea la documentazione bancaria fornita a giustificazione degli incrementi patrimoniali contestati.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Giudice di appello pronunciato sulla eccezione di cui al primo motivo.

3. I motivi, strettamente connessi siccome vertenti sulla stessa questione, possono trattarsi congiuntamente e non trovano accoglimento.

3.1 Per il rigetto del secondo motivo è, infatti, sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr, tra le recenti, Cass.n. 20718 del 13.8.2018; id. n. 29191/2017) secondo cui il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e, nel caso in esame (come peraltro evidenziato dallo stesso ricorrente in seno al primo motivo) la C.T.R., nell’affermare esplicitamente la legittimità dell’avviso di accertamento e del ricorso, da parte dell’Ufficio, agli strumenti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 ha, implicitamente, rigettato la controdeduzione con la quale il contribuente aveva richiesto l’annullamento dell’atto impositivo impugnato, per carenza di motivazione.

3.2 II primo motivo è, invece, inammissibile alla luce dell’altrettanto consolidato orientamento di questa Corte (cfr.Cass. n. 16147 del 28.6.2017; id. n,ri 8312 e 9536/2013) secondo cui, qualora si contesti la carenza di motivazione di un atto impositivo, è necessaria, al fine di consentire a questa Corte il preliminare vaglio di ammissibilità della censura, riportare, in ricorso, il contenuto dello stesso, sia pure per stralci idonei allo scopo. Nel caso in esame, in ricorso, con difetto di specificità, vengono riportate solo alcune righe dell’avviso di accertamento impugnato che, per la loro parzialità, impediscono a questa Corte la compiuta valutazione della censura.

4 Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione da parte della C.T.R. sul punto, decisivo per la controversia, concernente la circostanza del possesso da parte del contribuente di cospicue ricorse finanziarie sufficienti a far fronte alle spese sostenute nel 2007 e con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sulle stesse circostanze di fatto e relative deduzioni di cui al terzo motivo.

4.1 Rigettato il quarto motivo di ricorso per le stesse considerazioni già svolte in ordine al secondo motivo, il quinto mezzo di impugnazione è fondato.

La C.T.R., infatti, pur ritenendo che alcune giustificazioni fornite dal contribuente (reddito del coniuge, erogazioni da parte dell’AGEA) fossero documentate e idonee al fine di un decremento del reddito accertato, non ha esaminato le documentazioni bancarie allegate (e riprodotte in ricorso) dal contribuente nè, tanto meno, ha motivato sulle ragioni per le quali le stesse non fossero idonee allo scopo.

6 In conclusione, pertanto, in accoglimento del solo terzo motivo, rigettati il secondo e il quarto e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito il quale provvedèrà al riesame e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta i restanti;

cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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