Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11328 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M., quale erede legittima di S.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RONCEGNO 5, presso lo studio dell’avvocato
CARPENTIERI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ARMA
GAETANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTo NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura in calce
al ricorso notificato;
– resistente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 605/2008 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 12/11/08, depositata il 27/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di S.M. diretta al riconoscimento del suo diritto all’indennità di accompagnamento quale invalida civile.
La Corte, pur dando atto che dalla c.t.u. espletata la S. era risultata bisognevole dell’indennità in questione dal novembre 2007, rilevava che la medesima non aveva rigorosamente provato il requisito del mancato ricovero in istituto di cura con retta a carico dello Stato.
Sul punto precisava in linea di diritto che l’indennità deve essere esclusa anche in caso di ricovero ospedaliere in reparti di lungo degenza o riabilitativi, salvo che non si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il ricoverato abbisogni. E in linea di fatto, che l’appellante risultava essere stata ricoverata in reparti di lungo degenza proprio a partire dal mese di novembre 2007 e fino quantomeno al gennaio 2008. Nè la parte aveva fornito la prova di un ricorso ad assistenze integrative; inoltre, pur avendone l’onere, non aveva fornito chiarimenti rispetto alla situazione che sembrava emergere dagli atti di una situazione di “lungo degenza”.
Ricorre C.M. nella veste di erede legittima della S., deceduta il 5.4.2008.
L’Inps ha depositato procura difensiva.
Il ricorso è qualificabile come inammissibile.
Nell’intestazione del ricorso, e nell’elenco delle produzioni, a riprova della affermata qualità di erede della attuale ricorrente si richiama, oltre al certificato di morte della “de cuius”, un “certificato di unione legittima”. In effetti si tratta di un certificato del Comune di Gela attestante la composizione della famiglia di C.P., coniuge premorto della “de cuius”, alla data del 31.12.1963, indicante oltre alla moglie S.M., sei figli, tra cui C.M., l’attuale ricorrente.
Appare evidente che si tratta di documentazione insufficiente a fornire, anche solo ai fini dell’accertamento meramente incidentale ora richiesto, della qualità di erede legittima della C., e tanto meno di unica erede, mancando innanzitutto la stessa allegazione della assenza di un testamento. Peraltro neanche sarebbe possibile ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei fratelli e delle sorelle della C., per i dubbi di fondo non solo circa la situazione ereditaria, ma anche sulla attuale esistenza in vita di tutti detti congiunti.
Nulla per le spese non sussistendo attività difensiva della parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010