Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11328 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25255-2015 proposto da:

VECOS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TALAMONE 1 INT 13,

presso lo studio dell’Avvocato ALBERTO DELPINO, che la rappresenta e

difende unitamente agli Avvocati PAOLO POZZA e GIOVANNI GOZZI;

– ricorrente –

contro

Avvocato T.C., rappresentato e difeso da se medesimo,

oltre che dall’Avvocato FABIO PONTESILLI, con domicilio eletto nello

studio di quest’ultimo in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2025/2014 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 23 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ordinanza depositata il 16 luglio 2015 la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, ex art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da Vecos s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della predetta dall’Avvocato T.C., rigettando la relativa opposizione;

che a fondamento della decisione il Tribunale aveva rilevato che, eccepiti dall’opponente il pagamento del debito ed il decorso del termine di prescrizione ex art. 2956 c.c., il T. aveva deferito giuramento decisorio in punto di mancata soddisfazione del credito; e che tuttavia l’opponente aveva giurato rendendo una dichiarazione non conforme alla formula deferita, in particolare omettendo di indicare l’esatto ammontare del denaro versato, con il che doveva ritenersi ammesso il fatto che l’obbligazione non era stata estinta;

che avverso la sentenza del Tribunale, Vecos s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 15 ottobre 2015, sulla base di un solo motivo e l’intimato ha depositato controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che con l’unico motivo la ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 233, 238 e 239 c.p.c. e art. 2956 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo; richiamata la propria eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c., n. 2), assume che per vincerla il creditore avrebbe dovuto fornire la prova dell’interruzione della prescrizione ovvero del mancato pagamento; e che, in ogni caso, la propria dichiarazione imponeva di ritenere estinta l’obbligazione;

che il motivo è infondato, in quanto il Tribunale risulta aver fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo cui in tema di prescrizione presuntiva il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge ed il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito mediante il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l’obbligazione non è stata estinta (Cass., Sez. 2, 27 gennaio 1998, n. 785; Cass., Sez. 3, 15 maggio 2007, n. 11195);

che il Tribunale ha rilevato che nella specie, ammesso e disposto giuramento decisorio deferito al legale rappresentante della società Vecos, il giurante ha reso una dichiarazione non conforme alla formula che gli era stata deferita, non avendo saputo indicare l’entità della somma che la società attrice aveva corrisposto al convenuto a saldo del debito;

che, rigettando la domanda dell’attrice opponente nei confronti del convenuto opposto, il Tribunale ha applicato il principio secondo cui all’ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all’art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile quella dell’aver apportato al giuramento deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l’originaria sostanza e dell’aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento, la relativa valutazione rientrando nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass., Sez. 3, 24 maggio 2004, n. 9927);

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che non vi è luogo alla richiesta condanna a titolo di responsabilità aggravata, non constando che la ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave o con abuso del diritto di impugnazione;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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