Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11327 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11327 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 19488-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
963

contro

GUIDA ANTONIO, CENNAMO GIUSEPPINA;

Intimati

avverso la sentenza n. 50/2008 della COMM.TRIB.REG. di
CAMPOBASSO, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 31/05/2016

udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per raccoglimento del ricorso.

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della
CTR del Molise n.50/03/2008 che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso dei
contribuenti Antonio Guida e Giuseppina Cennamo, componenti dello studio legale associato
Guida-Cennamo nei confronti del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap

La CTR, in particolare, affermava la carenza del presupposto impositivo, costituito dall’autonoma
organizzazione, rilevando l’assenza di elementi organizzativi pregnanti, quali l’impiego di ingenti
capitali e di gestione del personale, evidenziando altresí la mancanza di significative spese e costi di
gestione, nonchè l’utilizzo di modesti capitali e beni strumentali di esiguo valore.
I contribuenti non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la insufficiente ed erronea motivazione su un
punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 n.5) codice di rito, lamentando che la CTR
abbia del tutto omesso di valutare gli elementi forniti dall’Ufficio, comprovanti spese per
collaborazioni, costi per immobili, spese per acquisti di beni strumentali, risultanti dalle stesse
dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, esercenti attività professionale di avvocato in forma
associata.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che l’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce
circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e
mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell’intento di avvalersi della
reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune
incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della
professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello
studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno
1

versata negli anni 1998,1999 e 2000.

che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli
associati (Cass. 1575/2014 e Cass.4578/2015).
Nel caso di specie la CTR ha escluso l’applicabilità dell’Irap senza indicare alcun elemento
rilevante al fine di escludere che il reddito prodotto fosse ascrivibile all’organizzazione costituita
dal predetto studio associato e derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati ( Cass.

in relazione alla disponibilità di un appartamento di proprietà, sede dell’esercizio dell’attività
professionale, che di spese per beni strumentali (per un valore di oltre 30.000,00 curo) e per
collaboratori.
La sentenza va dunque cassata, in accoglimento del ricorso, per nuovo esame delle risultanze
processuali, con rinvio ad altra sezione della medesima la C.T.R. anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Molise, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosí deciso in Roma il 28.1.2016
Il

ns. stensore

Il Presidente

24058/2009, 17136/2008), a fronte delle contrarie evidenze indicate dall’Agenzia delle entrate, sia

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