Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11327 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA

VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 370/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

27/06/08, depositata il 02/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di R.G., in possesso dei requisiti di età e di contribuzione, alla automatica trasformazione in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità di cui era titolare da epoca anteriore alla L. n. 222 del 1984, al perfezionarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia, e cioè nella specie con decorrenza dall’1.9.1994.

L’INPS ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso fondato su un unico articolato motivo con il quale ha chiesto a questa Corte di affermare che, nel caso di trasformazione della pensione di invalidità, concessa in base alla legge vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, la trasformazione non si realizza automaticamente, al perfezionarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia, bensì a seguito di specifica domanda presentata dall’interessato, con la conseguenza che la pensione di vecchiaia ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione.

L’intimata non si è costituita.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato sulla scorta del seguente principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione: “Ai fini del diritto al mutamento della pensione di invalidità di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, in pensione di vecchiaia, ricorrendone i requisiti anagrafici e contributivi, in mancanza di una espressa previsione di trasformazione automatica (come diversamente previsto per l’assegno di invalidità dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10) l’interessato deve presentare la domanda di trasformazione e la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima” (cfr. Cass. n. 8915/2009; 29516/2008,4392/2007, n. 855/2006, n. 622/2005).

Consegue l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata. La causa può essere decisa nel merito, risultando dalla medesima sentenza che la domanda amministrativa era stata presentata in data 30.10.2003 e che di conseguenza il giudice di primo grado, con sentenza che era stata appellata dall’assicurata, aveva riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall’1.11.2003 (cioè dal primo giorno del mese seguente), decorrenza che deve ora essere ribadita. Del pari, conformemente a quanto già statuito dal giudice di primo grado (e invece con il dovuto ridimensionamento di quanto previsto dalla sentenza di appello), l’Inps deve essere condannato a pagare alla R. la suindicata prestazione pensionistica di vecchiaia con gli arretrati, detraendo dal loro importo quanto già percepito dall’assicurata a titolo di pensione di invalidità, oltre accessori nella misura della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali L. 4 febbraio 1991, n. 412, ex art. 16, con decorrenza da 120 giorni dopo la domanda amministrativa.

Considerato l’esito complessivo del giudizio, si ritiene di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente R. G. a percepire la pensione di vecchiaia a decorrere dall’1.11.2003, condannando l’Inps a pagare alla medesima la prestazione con gli arretrati, al netto di quanto da lei già percepito a titolo di pensione di invalidità, oltre accessori nella misura della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, con decorrenza da 120 giorni dopo la domanda amministrativa.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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