Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11327 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22677-2015 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI

11, presso lo studio dell’Avvocato FABRIZIO PEVERINI, rappresentata

e difesa dall’Avvocato ANGELO CAVALIERE;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4378/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 2 luglio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con la sentenza n. 182/11 il Tribunale di Latina ha accolto la domanda proposta da A.M. e A.P. nei confronti di F.R., rimasta contumace, ed ha accertato il confine tra le particelle (OMISSIS) (di proprietà delle attrici) e (OMISSIS) (di proprietà della convenuta) del foglio (OMISSIS) in corrispondenza a quanto previsto dalle planimetrie catastali ed ha condannato la convenuta all’arretramento della recinzione nel rispetto del confine accertato, con il rilascio della porzione di terreno sulla quale essa non vanta alcun diritto, oltre che alle spese del giudizio;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4378/2014 pubblicata il 1 luglio 2014, ha rigettato il gravame di F.R.;

che per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha affermato che la rituale notifica dell’atto di citazione in primo grado a F.R. presso la sua residenza, comprovata con la produzione del suo certificato di residenza, ed il suo perfezionamento ai sensi dell’art. 149 c.p.c. attestano che il giudizio di primo grado è stato celebrato con il contraddittorio regolarmente costituito;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 settembre 2015, sulla base di un motivo;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che, sulla premessa di avere “inoltrato querela di falso avverso le attestazioni dell’ufficiale postale assolutamente non veritiere” e che il ricorso “è diretto ad evitare il passaggio in giudicato delle sentenze de quibus nel difetto totale della ritualità della notifica della citazione che ha impedito l’esercizio del diritto di difesa della F.”, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 149 c.p.c. e alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7;

che la ricorrente sostiene che “il procedimento di cassazione dovrà essere sospeso in attesa della decisione passata in cosa giudicata nel procedimento per querela di falso già pendente inter partes”: di qui la richiesta di sospendere la pronuncia sino alla definizione di querela di falso “ed in caso di suo accoglimento dichiarare inesistenti ovvero nulle le notifiche degli atti introduttivi del giudizio di merito”;

che il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile;

che, quanto alla richiesta di sospensione, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, 23 ottobre 2014, n. 22517), secondo cui le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicchè, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito, la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della sospensione necessaria, di cui all’art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità;

che in ordine, poi, alla denuncia di violazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7 essa è priva di autonomia, essendo dedotta soltanto come riflesso e come ricaduta della emananda pronuncia sulla querela di falso;

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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