Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11326 del 31/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 11326 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 19298-2009 proposto da:
FOSSATI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA CASANOVA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI TRAVAGLINO giusta
delega in calce;
– ricorrente –

2016

contro

962

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA

STATO, che lo rappresenta e difende;

GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 31/05/2016

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 96/2008 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 01/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO

udito per il ricorrente l’Avvocato CASANOVA che ha
chiesto raccoglimento e deposita nota spese;
udito per il resistente l’Avvocato PUCCIARIELLC che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M_ in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

FEDERICO;

Svolgimento del processo
11 contribuente Fabrizio Fossati propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza
della CTR Liguria n.96/01/2008 che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto
l’opposizione del contribuente avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo
formale ex art. 36 bis Dpr 600173, per Irap relativa all’anno 2003.

dell’appartenenza del contribuente, esercente attività di agente di commercio, al settore
commerciale.
L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
Con 1′ unico motivo di ricorso il contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 2 e 3 D.lgs. 446/1997 , nonché dell’art. 2195 c.c., in relazione all’art.
360 n.3) codice di rito.
11 motivo è inammissibile, per mancanza del quesito di diritto, in violazione dell’art. 366-bis cod.
proc. civ. applicabile ratione remporis (Cass. ord. 14 novembre 2011, n. 23800), considerato che la
sentenza impugnata risulta depositata 1’1 agosto 2008.
La disposizione art. 366 bis cpc , introdotta dall’ari 6 D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, resta infatti
applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, fino al 4 luglio 2009,
senza che possa rilevare la sua abrogazione – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47,
comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma quinto (con ultraattività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass. ord. 14 novembre 2011, n. 23800).
I criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno dunque applicati anche dopo la
formale abrogazione dell’art. 366 bis cpc, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultraattività alla norma suddetta (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24
luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079).
1

La CTR, in particolare, affermava la sussistenza del presupposto impositivo alla luce

Ciò posto, si rileva che il quesito di diritto deve congiuntamente compendiare, sì che la carenza di
uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice;
c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso

Esso inoltre deve porre questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in caso contrario,
difetterebbe di decisività (Cass. Ss.uu., 18.11.2008 n.27347; Cass 28.9.2011 n.19792; Cass.
21.12.2011 n.27901).
Nel caso di specie il ricorsose privo della enunciazione del quesito di diritto ex art. 360 n.3) cpc
risultando omessa l’ esposizione riepilogativa della questione con la sintetica indicazione della
regola di diritto applicata dal giudice e di quella, diversa , che ad avviso del ricorrente si sarebbe
dovuta applicare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il contribuente alla tefusione all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio,
che liquida in 1.100,00 € per compensi oltre ad accessori di legge e rimborso spese prenotate a
debito.
Così deciso in oma il 17.3.2016

di specie.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA