Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11325 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5606/2013 R.G. proposto da

Stein Hotels s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n.

71, presso lo studio dell’avv. Canfora Maurizio, rappresentata e

difesa dall’avv. Arena Letterio giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – Sezione staccata di Messina n. 01/02/12, depositata l’8

febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2020 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 01/02/12 del 08/02/2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Messina (di seguito CTR) respingeva l’appello principale proposto da Stein Hotels s.r.l. (di seguito SH) ed accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 354/13/07 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 1998;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso per numerose violazioni tributarie commesse dalla società contribuente nell’esercizio della propria attività;

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il rigetto dell’appello principale di SH e l’accoglimento di quello incidentale dell’Agenzia delle entrate osservando che risultava comprovata la omessa documentazione di prestazioni di servizi effettuati da N.P. & C. s.a.s. nei confronti della società contribuente, sicchè era dovuta l’IVA riconnessa al costo non fatturato;

2. SH impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso SH contesta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 del e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, comma 4, e art. 6, comma 6, evidenziando che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto la legittimità delle riprese (illegittima deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e indebita detrazione dell’IVA) concernenti i lavori (non fatturati) effettuati da N.P. & C. s.a.s. in favore di SH;

1.1. in buona sostanza, la società contribuente si duole dell’omesso esame delle risultanze di processo verbale di constatazione e avviso di accertamento, dall’esame congiunto dei quali si evincerebbe che mentre la contestazione di cui al processo verbale riguarderebbe l’omessa autofatturazione, la contestazione di cui all’avviso riguarderebbe l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione dell’IVA;

2. il motivo, con cui si denuncia essenzialmente un vizio di motivazione, è inammissibile;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. S.U. n. 24148 del 25/10/2013);

2.2. nel caso di specie, la CTR ha motivato la decisione di confermare l’avViso di accertamento proprio sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione, sicchè la diversa valutazione dei fatti che sembra suggerire la ricorrente non può essere delibata in sede di legittimità;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 223.509,63;

3.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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