Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11324 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16643/2019 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in Robbiate (Le) via

Novarino 6, presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Vivenzio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.P., cittadino della (OMISSIS), ricorre con unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Milano del 28 marzo 2018 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 15 settembre 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale rigettava la richiesta di protezione internazionale ritenendo che la vicenda relativa all’aggressione subita dalla famiglia con l’omicidio del padre non era credibile e, quanto alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, osservava che il ricorrente in Italia non ha una situazione sociale lavorativa indipendente e, quindi, non vi è un suo effettivo radicamento nè risultano ragioni che impediscano il suo reinserimento sociale lavorativo nel paese di provenienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la violazione e/ o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione al rigetto della richiesta, subordinata, di riconoscimento della protezione umanitaria. Rileva che il mero riferimento alla non plausibilità delle vicende narrate, considerando che è stato riconosciuto come la Nigeria sia un paese caratterizzato da gravi problemi interni di ordine pubblico, non è sufficiente ad escludere all’esito di una valutazione comparativa le condizioni per la protezione umanitaria.

Il motivo non supera la soglia della ammissibilità perchè è del tutto generico. Larga parte degli argomenti sviluppati, oltre allo scarso riferimento alla vicenda concreta, non attengono al tema della protezione umanitaria e, solo nell’ultima parte, il ricorso asserisce la sussistenza di tali condizioni ribadendo semplicemente i dati di fatto già motivatamente ritenuti insufficienti dal tribunale, ovvero l’avere A. iniziato un’attività lavorativa cinque mesi prima dell’udienza, senza alcuna seria contestazione dell’altro profilo valutato come determinante dal Tribunale, ovvero la pacifica possibilità di reinserimento nel paese di origine.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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