Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11324 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 23/05/2011), n.11324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (CARIFERMO), M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/01/2006 R.G.N. 486/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso dell’esecuzione promossa da P.G. contro la Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. (Carifermo) per quanto dovutole a titolo di retribuzione del mese di agosto 2003 (giorni dall’1 al 19), la Carifermo proponeva opposizione all’esecuzione. Dopo la sospensione dell’esecuzione da parte del giudice dell’esecuzione, la causa era riassunta dalla opponente davanti al Tribunale di Fermo, non solo eccependo che il dispositivo di sentenza posto in esecuzione era inidoneo per mancanza di liquidità del credito, ma anche deducendo altre circostanze ostative, tra cui il fatto che la P. aveva ceduto a un terzo – M.A. – tutti i suoi crediti, incluso quello azionato e quindi era priva di legittimazione attiva.

Si costituiva in giudizio la P. e interveniva spontaneamente la suindicata M., che dichiarava di rinunciare alla cessione del credito e comunque di retrocedere lo stesso alla P., e chiedeva l’accertamento di tali circostanze.

Il Tribunale rigettò l’opposizione e dichiarò estinta l’obbligazione della Carifermo nei confronti della M. derivante dalla cessione compiuta in favore di quest’ultima dalla P., stante la remissione del debito operata dalla M. nei confronti della Cassa.

A seguito di appello della Carifermo e appello incidentale della P., la Corte d’appello di Ancona: dichiarava insussistente il diritto della P. di procedere ad esecuzione forzata, inammissibile l’intervento in causa svolta dalla M. e l’appello incidentale della P.; condannava quest’ultima a restituire le somme eventualmente percepite in forza dell’esecuzione, con gli interessi legali. Compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.

A sostegno di tali statuizioni la Corte riteneva che il dispositivo di sentenza posto alla base dell’esecuzione, prevedente la condanna della Carifermo a corrispondere alla P. le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra non costituisse titolo esecutiva in quanto non offriva gli elementi per la quantificazione del credito, nè secondo la Corte poteva ritenersi che tali elementi fossero desumibili dagli atti del giudizio nel cui ambito era stata emessa la sentenza.

Quanto all’intervento in causa della M., osservato che esso, in relazione alle domande formulate dalle parte, doveva essere qualificato come autonomo e non come adesivo dipendente, dava rilievo al fatto che dette domande non riguardavano lo stesso oggetto dedotto nel giudizio in atto (diritto della P. a procedere ad esecuzione forzata) nè dipendevano dal relativo titolo (provvedimento giudiziale posto in esecuzione).

Relativamente all’appello incidentale della P., osservava che le relative domande (dichiarazione del suo diritto e legittimazione a procedere ad esecuzione forzata per l’intervenuta inopponibilità ed inefficacia dell’atto di cessione 13.3.2000 del credito alla M.; accertamento che la M. non aveva formulato con il suo intervento alcuna remissione del credito nei confronti della Carifermo) non erano già state proposte in primo grado.

P.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Le intimate Carifermo e M. non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 40. Si sostiene che il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro ma non effettivamente riammesso in servizio possa realizzare esecutivamente il credito per le retribuzioni successive all’ordine di reintegra indicando direttamente l’importo preteso nel precetto, senza dover procedere ad un successivo procedimento di accertamento e condanna.

Il motivo non può ritenersi fondato in quanto la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri in materia delineati da una giurisprudenza di questa Corte, che può ormai considerarsi consolidata, alla stregua dei quali il titolo giudiziale in tanto può concretamente assumere efficacia esecutiva in quanto le somme oggetto della condanna, non espressamente indicate, siano determinabili mediante un mero calcolo matematico sulla base di elementi desumibili dallo stesso titolo (cfr., di recente, Cass. n. 9693/2009, 10164/2010, 2816/2011).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 105 c.p.c. e degli artt. 1260, 1264 e 1375 c.c.. Si censura la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento in causa della M., osservandosi che questo intervento era risultato doveroso a seguito dell’eccezione sollevata dalla Carifermo, basata sulla asserita cessione del credito alla M. e della retrocessione del medesimo alla P., in quanto con l’intervento stesso la M. prendeva ufficialmente posizione sulla questione al fine di consentire alla P. di realizzare il credito e adempiva un dovere derivante dal negozio intervenuto tra le parti.

Anche questo motivo non merita accoglimento. Infatti non colgono nel segno le censure mosse agli esatti rilievi del giudice di merito che l’intervento doveva essere qualificato come autonomo, in quanto la interveniente aveva fatto valere posizioni di diritto ed interessi autonomi, peraltro non relativi all’oggetto del giudizio o dipendenti dal relativo titolo, e caratterizzati solo da qualche elemento di connessione con l’oggetto del giudizio, con la conseguenza che non risultavano integrati i presupposti di cui all’art. 105 c.p.c., comma 1 e 2, per l’intervento in causa.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 1260 e 1236 c.c.. Riguardo all’appello incidentale, si osserva che l’interesse alla sua proposizione era derivato dalla sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la “remissione” del credito della M. nei confronti della Carifermo, che poteva comportare la conseguente impossibilità di una retrocessione del credito alla P..

Il rigetto del secondo motivo determina l’infondatezza anche del terzo motivo, in quanto a giustificazione della proposizione dell’appello incidentale si richiamano vicende dipendenti dall’intervento della M., la cui legittimità si è esclusa.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA