Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11324 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABIANI

GIUSEPPE, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta mandato speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 714/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/02/08, depositata il 25/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

V.S., premesso di avere percepito dall’INPS l’indennità di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, e successivamente l’indennità di disoccupazione, con ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge (15^ e ultimo giorno del mese), agiva nei confronti dell’Inps al fine di ottenerne la condanna al pagamento degli interessi sulle prestazioni ricevute in ritardo.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda con sentenza che veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che riconosceva fondata la pretesa del lavoratore, sul presupposto, tra l’altro, che nella specie doveva trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione, e in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui il pagamento dell’indennità deve avvenire il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese.

L’Inps ricorre per cassazione. Il lavoratore è rimasto intimato.

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, e del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, l’istituto sostiene che il rinvio di cui all’art. 7, comma 12, cit., alla disciplina della disoccupazione implica l’applicazione di quest’ultima anche al trattamento di mobilità, ma solo al fine di qualificare l’indennità come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, senza rendere applicabile anche per il termine (quindicinale) di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile.

Il ricorso appare manifestamente fondato, alla stregua dell’orientamento in materia di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, pur essendo determinata, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposta con cadenza mensile, attese le peculiarità della relativa disciplina che si riferisce ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonchè alla detraibilita delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono una attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, per questo aspetto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno 15 e l’ultimo giorno del mese.” (Cass. n. 12747/2008 e numerose altre analoghe; cfr. Cass. n. 18415 e 18588 del 2003).

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che, in relazione all’accertamento di ritardi di erogazione dell’indennità di mobilità si atterrà al già riportato principio di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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