Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11323 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11323 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 16819-2009 proposto da:
BANCA POPOLARE VICENZA SCPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUIGI CARDASCIA giusta
2016

delega a margine;
– ricorrente –

959

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 31/05/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 15/2008 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 20/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati LUCISANO e LUMINI
per delega dell’Avvocato CARDASCIA che ha chiesto
raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO
che ha chiesto il rigetto;
udito ±1 P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso e in subordine il
rigetto.

udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N.R.G.16819/2009
RITENUTO IN FATTO
La Banca Popolare di Vicenza presentava due istanza di rimborso degli
interessi sui crediti Irpeg degli anni 1984 e 1985, utilizzati in compensazione
nella dichiarazione Modello 760 del 1992 ai fini del pagamento dell’imposta
sostitutiva sui fabbricati, come consentito dall’art,25 comma 6 legge n.413 del
1991.
Contro il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate la Banca popolare di

cori sentenza del 7.12.2005 lo accoglieva parzialmente.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello principale e la
Banca si costituiva proponendo appello incidentale contro il capo della sentenza
In cui risultava soccombente. La Commissione tributaria regionale di Venezia con
sentenza n.15 del 20.5.2008 accoglieva l’appello principale dell’Ufficio e rigettava
l’appello incidentale della contribuente. Il giudice di appello riteneva maturato il
termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso degli interessi, scadente
rispettivamente il 31.12.2000 per gli interessi relativi all’anno 1984 e il
31.12.2001 per gli interessi relativi all’anno 1985, a fronte delle richieste di
rimborso presentata soltanto in data 21.10.2002; considerava che l’avvenuta
prescrizione del diritto al pagamento degli interessi maturati fino alla
compensazione effettuata con dichiarazione Modello 660192 assorbiva

la

questione relativa alla richiesta di pagamento degli interessi sugli interessi
relativi al periodo successivo alla suddetta compensazione.
Avverso la sentenza di appello la Banca popolare di Vicenza propone ricorso
per i seguenti motivi:1) omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio , in relazione all’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ., nella parte in
cui non ha qualificato la comunicazione del 15.10.2003 della Agenzia delle
Entrate quale atto di riconoscimento di credito intervenuto dopo la prescrizione
valevole come rinuncia alla prescrizione a norma dell’art.2937 cc .; 2) violazione
dell’art.2 comma 58 della legge n.350 del 2003 in relazione all’ark.360 comma 1
n.3 cod.proc.civ. , nella parte in cui non ha fatto applicazione della citata norma
che prevede l’obbligo per la Agenzia delle Entrate di erogare le eccedenze Irpeg
dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30.6.1997 senza
far valere eventuali prescrizione del diritto; 3) omessa motivazione circa un fatto
decisivo della controversia relativo alla applicazione dell’art.2 comma 58 della
legge n.350 del 2003; 4) vizio della motivazione e violazione della norma posta
dalla legge n.350 del 2003 con riguardo alla spettanza degli interessi maturati
dopo la compensazione avvenuta nel 1992.

1

Vicenza proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza che

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare
inammissibile o respingere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi,
prescritto d’Arar-1.366 bis coci.proc.civ. nei caso in cui venga dedotto il vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all’art.360 comma
primo n.5 cod.proc.civ. ( in tal senso Sez. U, Sentenza n. 20603 del
01/10/2007, Rv. 599013; Sez. U, Sentenza n. 16528 del 18/06/2008, Rv.

quantomeno sotto il profilo della autosufficienza- posto che l’eccezione in ordine
alla natura della comunicazione effettuata dalla Agenzia delle Entrate dopo il
decorso del termine di prescrizione, secondo cui essa configurerebbe un atto di
rinuncia alla prescrizione ai sensi dell’art.2937 cod.civ., non risulta essere stata
sottoposta al vaglio del giudice di appello.
2.11 secondo e terzo motivo sono inammissibili. L’inopponibilità della
prescrizione da parte della Agenzia delle Entrate desunta dall’art.2 comma 58
della legge n.350 del 2003 è anch’essa eccezione nuova. In ogni caso è anche
eccezione infondata atteso che i limiti alla proponibilità della eccezione di
prescrizione, posti dall’art. 2 comma 58 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
risolvono in un mero invito rivolto agli Uffici, non suscettibile di applicazione
diretta da parte del giudice. (Sez. 5, Sentenza n. 7706 del 27/03/2013, Rv.
626121)
3.11 quarto motivo è inammissibile per più ragioni: per mancanza del
momento di sintesi e del quesito di diritto richiesti dall’art.366 bis cod.proc.civ.;
per genericità del motivo di impugnazione che deduce promiscuamente vizio di
motivazione e generica “violazione della legge n.350 del 2003”; perché la
censura dedotta non si confronta con la concreta ratio decidendi espressa nella
sentenza impugnata, in cui il giudice di appello ha rilevato che l’intervenuta
prescrizione del diritto agli interessi maturati sino al 1992 caducava l’ulteriore
richiesta degli interessi sugli interessi maturati successivamente al 1992.
La ricorrente Banca Popolare di Vicenza deve essere condannata, in favore
della Agenzia delle Entrate, al rimborso delle spese liquidate in euro 9.000 oltre
eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle
spese liquidate in euro 9.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 17.3.2016.

603565). E’ ulteriormente inammissibile per novità della questione –

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