Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11323 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16272/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Labicana 45,

presso lo studio dell’avvocato D’uffizi Alessandro, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cortesini Sara;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Pm Procura Generale C/o Corte di

Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre con quattro motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano dell’11 febbraio 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 22 settembre 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente, a fondamento della domanda, riferiva:

– viveva nel (OMISSIS); appartenente alla casta (OMISSIS) e di religione musulmana sunnita, aveva una relazione con una ragazza di una famiglia ricca di religione musulmana sciita che però non aveva dato consenso al loro matrimonio; i due avevano tentato ugualmente di sposarsi ma erano stati aggrediti e la ragazza era deceduta per le ferite;

– aveva subito ulteriori aggressioni non ricevendo aiuto alla polizia che, anzi, per le relazioni con la famiglia della ragazza, lo aveva arrestato per motivi pretestuosi. Ciò lo aveva indotto alla fuga.

Tale racconto era stato ritenuto del tutto inattendibile per genericità e mancanza di riscontri, valutata anche la condizione delle relazioni fra gruppi sciiti e sunniti.

Su questa base veniva negato sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria non emergendo situazioni personali nè locali tali da far temere i rischi paventati dalle relative disposizioni; a tale fine erano valutate le fonti di informazioni ritenute attendibili.

Veniva altresì esclusa la possibilità della protezione umanitaria escludendo le condizioni vulnerabilità in Pakistan ove vi erano parenti del richiedente.

Il Ministero intimato si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, per omessa traduzione di tutti gli atti del procedimento, del provvedimento della Commissione Territoriale e del decreto del Tribunale di Milano e di tutti gli atti connessi e consequenziali, con conseguente nullità del provvedimento o del procedimento.

il motivo è formulato in termini del tutto generici ed è, comunque, manifestamente infondato. A parte essere stato formulato per la prima volta solo in questa sede, il richiedente non indica la ragione per cui sarebbe stato leso il suo diritto di difesa ancorchè egli stesso sostenga che l’unica conseguenza della mancata traduzione è stata il non avere compreso l’esito negativo del ricorso e quali fossero i termini per impugnare che, però, sono profili per il quale l’atto ha raggiunto il suo fine: il ricorso è stato proposto nei termini con motivi che non sono limitati alla omessa traduzione e prendono atto del contenuto degli atti citati.

Con il secondo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.51 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 111 Cost., comma 6.

Il motivo è inammissibile in quanto ripete lungamente la tesi difensiva, ribadendone assertivamente la attendibilità, oltre a fare un minimo riferimento a presunte informazioni negative sullo stato della condizioni socioeconomiche interne al paese di origine, proponendo chiaramente una diversa lettura del medesimo materiale già valutato dalla giudice di merito. Si chiede, quindi, di sostituire una nuova valutazione a quella fatta propria dal giudice di merito, decisione non consentita in sede di legittimità.

Con il terzo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione o falsa applicazione delle norme di diritto del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 14 e conseguente nullità.

Effettua una nuova valutazione ai fini della protezione sussidiaria per sostenere che le condizioni del paese e dell’area di provenienza sono tali da esporre a rischio in assenza di capacità dell’istituzione di garantire tutela.

Il ricorso è inammissibile in quanto investe profili relativi alla motivazione del Tribunale, svolgendo lunghi argomenti per proporre una diversa lettura delle medesime circostanze con un minimo riferimento alle medesime fonti. E’ evidente come gli argomenti, oltre che in merito, siano sostanzialmente del tutto generici.

Con il quarto motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e conseguente nullità. Rileva la perfetta integrazione del ricorrente nel contesto italiano e il rischio di subire violenze, minacce o l’omicidio in caso di rientro nel paese di provenienza.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto in alcun modo rileva vizi rilevanti ma si limita alla mera asserzione della sussistenza delle condizioni per la protezione unendovi argomentazioni varie prive di collegamento alla vicenda e, comunque, mirate ad una nuova valutazione in merito, evidentemente non consentita.

Da ultimo, va ritenuto inammissibile il motivo che richiede la “sospensiva come per legge” in quanto nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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