Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11323 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.B.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato PIAZZA GIUSEPPA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA
VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1207/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
27/09/07, depositata il 17/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta contro l’Inps da F. B.B.M., diretta al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità. La Corte di merito faceva proprie le conclusioni medico-legali del consulente tecnico nominato nel giudizio di appello, secondo cui le infermità da cui l’assicurato era affetto (rettocolite ulcerosa a prevalente espressione distale – retto sigma – , pregressa ulcera duodenale, pregressa colica renale con espulsione del calcolo) non riducevano a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti. La Corte rilevava anche che il c.t.u. aveva fornito chiarimenti sulle osservazioni critiche mosse dall’appellante e che le conclusioni della consulenza erano immuni da vizi logici e suffragate da un’accurata indagine.
L’assicurato ricorre per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, e in parte inammissibile, in quanto, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 (primo motivo) e insufficiente e contraddittoria motivazione (secondo motivo), in sostanza si limita a proporre una valutazione diversa dalla incidenza invalidante delle infermità dell’interessato, e in particolare della rettocolite ulcerosa, sostenendo la loro incompatibilità anche con attività di marittimo a terra, senza evidenziare effettivi vizi logici o errori scientifici della motivazione. In altri termini propone inammissibilmente un diverso giudizio di fatto.
Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente formulato la prevista dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti reddituali per l’esenzione dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010