Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11323 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2015-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4013/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2009 R.G.N. 4414/2007.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. nel periodo 1.3-30.6.2000 – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 e successive integrazioni per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane ordinando la ricostituzione del rapporto e condannando la società Poste Italiane al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni non corrisposte dalla costituzione in mora al ripristino del rapporto. Il giudice di appello ha escluso che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso; ha confermato l’illegittimità del termine apposto al contratto e le statuizioni risarcitorie.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese la Lanza che ha depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

Che Con il primo motivo di ricorso Poste Italiane S.p.A. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della legge n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 CCNL 26. 11. 1994 nonchè degli Accordi sindacali del 25. 9. 1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001 in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg.. Censura la decisione per avere ritenuto che le parti collettive avevano fissato un limite temporale della disciplina autorizzatoria della stipula di contratti a termine. Assume l’errore della Corte territoriale nell’avere trascurato ai fini interpretativi che sia l’Accordo del 25.9.1997 che quelli successivi, avevano natura meramente ricognitiva del persistere della situazione che giustificava il ricorso alle assunzioni a termine. Con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia con riferimento alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare al 30.4.1998 il termine di efficacia dell’accordo integrativo 25.9.1997. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207,1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c. per avere la Corte di appello condannato al pagamento delle retribuzioni dalla data di asserita messa in mora e si duole del mancato approfondimento istruttorio in relazione all’eccepita riduzione del danno con riguardo all’aliunde perceptum. Chiede infine, in subordine, che sia ritenuta applicabile la disciplina sopravvenuta contenuta nella L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7.

Che il primo ed il secondo motivo di ricorso, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del ccnl 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. n 20608/2007, n. 7979/2008, 18378/2006). Quanto agli accordi intervenuti successivamente e tra questi l’accordo del 18/1/2001 stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga quando il diritto del soggetto si era già perfezionato – questa Corte ha ritenuto che, anche ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), si deve escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (in tal senso, Cass. n. 7979/2008 e n. 5141/2004) (cfr. Cass. 17/06/2013 n. 15069 e le sentenze ivi richiamate). Ne deriva alla luce dell’orientamento richiamato, al quale si ritiene di dare continuità, il rigetto dei motivi in esame.

Il terzo motivo di ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di applicazione della L. n. 183 del 2010, restando assorbite tutte le altre censure. Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 21691 del 27/10/2016 hanno chiarito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”. E’ stato inoltre chiarito che la denuncia di una ” (…) violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”.

che pertanto rigettati i primi due motivi di ricorso ed accolto limitatamente all’applicazione dello jus superveniens il terzo motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte territoriale dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461 del 2015) con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr. per tutte Cass. 3062 del 2016).

PQM

La Corte, accoglie l’ultimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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