Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11322 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11322 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 16817-2009 proposto da:
ADRIANI NICOLA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato

in ROMA VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA SERRA
2016

giusta delega in calce;
– ricorrente –

958

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 31/05/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 43/2008 della COMM.TRIB.PEG. di

BARI, depositata 1’08/07/2008;
udita la relazione della causa

svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N.R.G.16817/2009
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Adriani Nicola
s.r.i. in liquidazione un avviso con il quale recuperava il credito di imposta di
euro 37.744, compresi interessi e sanzioni, per insussistenza dei presupposti
richiesti dall’art.8 della legge n.388 del 2000 per fruire delle agevolazioni per
investimenti in aree svantaggiate.
La società Adriani Nicola proponeva ricorso alla Commissione tributarla

Contro la sentenza la società proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale di Bari che lo rigettava con sentenza del 8.7.2008.11 giudice di appello
riteneva non rilevanti i motivi di appello dedotti sub 1.a) e 1.b); riteneva sanata
dalla tempestiva proposizione del ricorso la dedotta nullità della notificazione
dell’atto impugnato; rigettava il motivo di appello n.3 relativo al difetto di
motivazione dell’atto; riteneva infondati i motivi di appello dedotti al punto 4
dell’impugnazione.
Contro la sentenza di appello la società propone ricorso per i seguenti
motivi:1) violazione dell’art.366 comma 1 n.5 cocl.proc.civ. per omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo; 2) violazione degli artt.1
comma 421 della legge n.311 del 2004 , 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600
e 3 legge n,.241 del 1990 con riguardo al fatto che l’avviso di accertamento è
stato motivato con un rinvio semplicistico ed acritico al processo verbale di
constatazione ; 3) violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 421 legge
n.311 del 2004, 52 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, 42 d.P.R. 29 settembre 1973
n.600 con riguardo alla motivazione contenuta nel processo verbale di
constatazione; 4) violazione dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. per
insufficienza della motivazione con riguardo alla mancata valutazione delle prove
a discarico offerte dal contribuente; 5) nullità della sentenza per omessa
pronuncia in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ. nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale ha omesso di esaminare la censura contenuta
nel motivo indicato al punto 4b) del ricorso in appello; 6) nullità della sentenza
per omessa pronuncia, in relazione all’art.360 cornma 1 n.4 cod.proc.civ. nella
parte in cui la Commissione tributaria regionale ha omesso di esaminare il
motivo di appello rubricato sub 4 c).
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza del momento di
sintesi prescritto dall’art.366 bis cod.proc.civ.

1

provinciale di Bari che lo rigettava con sentenza n.104 del 2007.

2.11 secondo e terzo motivo sono inammissibili per inidoneità del quesito,
che non contiene una censura sul contenuto della sentenza impugnata ma
richiede direttamente a questa Corte di pronunciarsi sulla adeguatezza della
motivazione per relationem recepita nell’avviso di recupero della agevolazione
fiscale, nonché sulla legittimità del processo verbale di constatazione , atto
procedimentale insuscettibile di controllo giurisdizionale diretto non rientrando
tra gli atti impugnabili elencati nell’art.19 decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546 (conforme Sez. 5, Sentenza n. 787 del 20/01/2004, Rv. 569508).

non consente l’individuazione degli specifici profili fattuali sui quali la motivazione
si è asseritamente svolta in maniera carente: gli argomenti sviluppati nella
illustrazione del motivo di ricorso si sostanziano in censure di merito non
ammesse in questa sede.
4.11 quinto e sesto motivo di ricorso sono inammissibili per inidoneità e
contraddittorietà dei quesiti, che deducono la fattispecie delrerror in procedendo
mentre svolgono un motivo di censura attinente al vizio di omessa o
insufficiente motivazione. La sentenza impugnata non è affetta dal vizio di
omessa pronuncia sulla domanda giudiziale, contenendo specifiche affermazioni
in ordine alla ritenuta infondatezza di ciascuno dei motivi di appello.
La ricorrente società Adriani Nicola s.r.l. deve essere condannata al
rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.800
oltre eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle
spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.800 oltre
eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 17.3.2016.

3.11 quarto motivo è inammissibile per genericità del momento di sintesi, che

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