Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11322 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16187/2019 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monte Nero

n. 70, presso lo studio dell’Avv. Francesca Varone, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Prefettura Milano Utg, Ministero

Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.T., cittadino del (OMISSIS), ricorre con quattro motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano del 2 aprile 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 16 febbraio 2018 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale esponeva che il richiedente aveva riferito di provenire dal Pakistan dal quale si era allontanato a seguito di un contrasto con lo zio materno in ordine ai beni che sua madre aveva avuto in eredità dal nonno, fatto culminato in una aggressione con omicidio di due zii paterni e un vicino di casa commessa dai suoi cugini. Lui stesso era stato più volte aggredito anche dopo che si era allontanato dalla propria città.

Il Tribunale riteneva tale vicenda sostanzialmente non credibile perchè generica ed illogica escludendo quindi che il richiedente avesse lasciato il suo paese in ragione di una persecuzione; nè sussistevano le condizioni per la protezione sussidiaria per assenza di ragioni di rischio individuale, considerate le condizioni di sicurezza della data area del Pakistan, alla luce delle fonti internazionali utilizzabili. Infine, considerava come non fossero state indicate condizioni di particolare vulnerabilità in caso di rientro e in Italia il ricorrente aveva svolto solo attività formativa e una attività lavorativa a partire dal settembre 2017, non essendovi quindi ragioni per la protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7 e 8. Il racconto del ricorrente in quanto credibile e riscontrato.

Il motivo è del tutto inammissibile in quanto privo di alcuno sviluppo, essendo limitata alla generica asserzione della credibilità del narrato.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Erroneamente il giudice non ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato per mancata costituzione dell’amministrazione statale e per la mancata videoregistrazione del colloquio del richiedente nella fase amministrativa.

Anche questo motivo è del tutto inammissibile perchè privo di alcuno sviluppo di argomenti, salvo per la deduzione della nullità per mancata videoregistrazione del colloquio; quest’ultima è una deduzione manifestamente infondata poichè per il caso di tale mancata videoregistrazione la norma non prevede alcuna nullità ma impone che si proceda ad udienza camerale.

Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), per non avere il tribunale svolto un esame approfondito.

Il motivo è inammissibile perchè radicalmente mancante di argomenti, essendo limitato alla sola enunciazione.

Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan sulla base dei report e dell’omessa attività istruttoria sopra indicata; Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari.

Viene negata la protezione umanitaria senza una autonoma verifica delle condizioni che giustificano la concessione di tale misura, in Italia egli è operaio a tempo indeterminato.

Anche tale motivo non supera la soglia di ammissibilità per il contenuto del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato non tenendo conto che il decreto ha dato atto della assenza di condizioni di vulnerabilità.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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