Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11322 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/05/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 23/05/2011), n.11322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 128,

presso lo studio dell’avvocato TUTINELLI GIACOMO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIUBBILEI GABRIELLO, FORTELEONI

FILVIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FRATELLI MANNONI FU PAOLO S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.

MONACI N 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI ROBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MELONI ELIO MARIA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/09/2006 R.G.N. 426/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato MELONI ELIO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. Z.Z. ricorre, nei confronti della società F.lli Mannoni fu Paolo s.a.s., per la cassazione della sentenza Corte d’Appello di Cagliari n. 441 del 6 settembre 2006.

2.Con la suddetta pronuncia, il giudice di appello rigettava l’impugnazione proposta dallo Z. nei confronti della sentenza del Tribunale di Oristano del 6 aprile 2005, nonchè l’appello incidentale proposta dalla suddetta società avverso la medesima decisione.

3. Il Tribunale di Oristano si pronunciava in sede di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. F.lli Mannoni Fu Paolo s.a.s., avverso il decreto ingiuntivo n. 125 del 2001 – emesso su istanza di Z.Z. – con il quale alla stessa era stato ingiunto di pagare a quest’ultimo la somma di L. 689.873.617, a titolo di compenso differenziale maturato per effetto dell’applicazione del sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada eseguiti in favore della medesima dal 1996 al 2000.

4. Il Tribunale, con la richiamata sentenza del 6 aprile 2005, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente al pagamento in favore dello Z. della somma di Euro 99.970,76, con gli accessori di legge e le spese del giudizio, ivi comprese quelle della espletata consulenza tecnica d’ufficio separatamente liquidate.

5.Resiste, nel presente giudizio, con controricorso la società F.lli Mannoni fu Paolo s.a.s..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ prospettato un motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 4, u.c. del D.L. (recte D.M.) 18 novembre 1982 e della circolare 73/85 art. 4, u.c., non avendo la sentenza riconosciuto al ricorrente il credito calcolato in ctu nella prima ipotesi, per il caso in cui si applichi la portata utile del mezzo ovvero di trasporti in esclusiva.

Deduce il ricorrente che non vi è dubbio che ai trasporti di causa commissionati dalla so. F.lli Mannoni fu paolo s.a.s. si debba applicare il sistema di tariffa a forcella imperative ed inderogabili ex Lege n. 298 del 1974 e succ. modifiche.

2. Il ricorso è inammissibile perchè privo della formulazione del quesito di diritto.

Trattandosi di ricorso avverso una sentenza depositata il 6 settembre 2006, ad esso si applica l’art. 366 bis c.p.c., (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile, ex art. 27, del citato D.Lgs., ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006). Tale articolo dispone che “nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

Peraltro, questa Corte (Cass., S.U., n. 19444 del 2009) si è pronunciata sulla necessità del quesito anche quando la censura è affidata a un unico motivo,in quanto l’effettiva rado della norma, consistente nella sintesi tra l’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata e l’interesse pubblico allo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, mediante la collaborazione richiesta alla parte che deve offrire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è del tutto indipendente dal dato formale dell’unicità o pluralità di motivi.

3. Le spese seguono la soccombenza in ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 21,00 per esborsi, Euro 2000 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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