Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11322 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1928-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA DE PADOVA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 18/11/2010 R.G.N. 75/2009.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza n. 32 del 4 maggio 2010 la Corte di appello di Trento, non definitivamente pronunciando sul ricorso principale di P.N. e su quello incidentale di Poste Italiane s.p.a., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento ha confermato la statuizione di nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti nel periodo dal 10 giugno al 31 agosto 1999 e accolta la censura mossa alla sentenza dalla P. ha escluso che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso, ne ha accertato la sussistenza dal 10 giugno 1999 ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la liquidazione del danno. Con sentenza del 18 novembre 2010, poi, ha condannato la società a corrispondere alla P., a titolo di risarcimento del danno le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla costituzione in mora del 24.4.2005 al ripristino del rapporto il 26.6.2010 che ha quantificato in Euro 108.187,15 oltre accessori di legge.

che avverso tali sentenze Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la P. con controricorso.

che sono state depositate memorie da Poste Italiane s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

Che con i primi due motivi di ricorso è censurata la sentenza della Corte di appello che ha escluso che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso. La società denuncia sia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che la violazione degli artt. 1372 e 1442 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Inoltre, con il terzo motivo di ricorso, ci si duole della ritenuta illegittimità del termine apposto al contratto e si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’ultimo motivo, infine, investe la statuizione risarcitoria e chiede che sia applicato lo jus superveniens della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso, rigettare il secondo ed il terzo accogliere in parte qua il quarto motivo assorbito nel resto l’esame della censura.

che, infatti, il vizio di motivazione denunciato con il primo motivo di ricorso mira ad ottenere dalla Corte di legittimità un nuovo esame delle circostanze di fatto allegate al ricorso e tutte valutate dalla Corte di appello sebbene con un esito diverso rispetto a quello auspicato dalla società oggi ricorrente. Nè la Corte di merito è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 1372 c.c. atteso che ha correttamente applicato la disposizione coerentemente con i principi ripetutamente quanto alla denunciata violazione dell’art. 1442 c.c. è appena il caso di osservare che “l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contrasto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e ex art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione “ex lege” per illegittimità del termine apposto.(cfr. Cass. ord. 6-L 27453 del 2016 ed ivi richiami di giurisprudenza).

Ugualmente infondato il terzo motivo di ricorso alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, cui la decisione si è conformata, che ha affermato che “In materia di assunzioni a termine dei dipendenti postali, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel consentire anche alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, ha consentito il ricorso ad assunzione di personale straordinario nei soli limiti temporali previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente esclusione della legittimità dei contratti a termine stipulati oltre i detti limiti;” cfr Cass. 16.11.2010 n. 23120 e recentemente 12.1.2016 n. 286).

E’ invece fondato l’ultimo motivo limitatamente alla richiesta di applicazione dello jus superveniens atteso che, come da ultimo chiarito da Cass. s.u. 27.10.2016 n. 21691 in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico.

che pertanto inammissibile il primo motivo e infondati il secondo ed il terzo si deve accogliere l’ultimo limitatamente alla richiesta di applicazione dello ius superveniens, assorbite le altre censure che investono la liquidazione del danno secondo la disciplina pregressa. La controversia deve essere rinviata alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte territoriale dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461 del 2015) con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr. per tutte Cass. 3062 del 2016).

PQM

La Corte, accoglie l’ultimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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