Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11321 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16164/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Prato, via Q.

Baldinucci n. 71, presso l’Avv. Massimo Goti, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre con due motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano del 9 aprile 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 26 ottobre 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale riteneva che la vicenda narrata dal S. per giustificare la domanda – il fatto che il fratello frequentasse una ragazza sciita pur essendo sunnita, per poi sposarla, ragione che aveva portato ad una aggressione con omicidio – non fosse credibile e, comunque, non fosse la reale ragione per lasciare il Pakistan.

Quindi, escludeva sia le condizioni per lo status di rifugiato che per la protezione sussidiaria non essendovi rischio in caso di rientro nel paese.

Escludeva anche le condizioni per la protezione umanitaria, non ravvisandone le ragioni all’esito della comparazione tra la situazione raggiunta in Italia, ove S. risultava avere solo un lavoro a tempo determinato e quella nel suo paese di origine, non ravvisandosi ragioni di vulnerabilità in caso di rientro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan, all’omessa attività istruttoria e alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria.

Ritiene che la vicenda del matrimonio fra musulmani sciiti e sunniti riferita dal ricorrente possa ben comportare una ragione di intolleranza e di violenza il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per la sua genericità e, comunque, per proporre una diversa valutazione dei fatti, alternativa a quella del giudice di merito.

Difatti, la prima parte del motivo si limita ad una generica doglianza sulla decisione mentre solo nella parte finale si limita ad affermare assertivamente la credibilità della vicenda narrata. Quindi, nè sussiste la citata violazione di legge nè un vizio rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5, in quanto la deduzione è generica poichè, a fronte di ampie argomentazioni sul tema della inattendibilità, certamente non individua un caso di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6. Ritiene erronea la valutazione del Tribunale in ordine alle conseguenze del rimpatrio.

Anche questo motivo è palesemente inammissibile perchè limitato ad una generica contestazione del decreto, senza indicare alcun ambito di omessa motivazione. Del tutto irrilevante la citazione di un presunto caso analogo non risultando neanche allegate elementi per poter valutare tale somiglianza di posizione.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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