Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11321 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

TARQUINIA 5/D presso lo studio dell’avvocato RIOMMI MAURIZIO, (studio

Avv. FALLA TRELLA MARIA LUISA), che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GORACCI LUCA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1322/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2006 R.G.N. 1780/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega SIGILLO VINCENZO;

udito l’Avvocato MICHELI CARLO per delega RIOMMI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10 ottobre 2006 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro stipulato da F.E. con la società Poste Italiane, con la conseguente trasformazione del rapporto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e con condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni maturate fino alla riammissione in servizio, detratto quanto eventualmente percepito per ulteriori contratti a termine.

La Corte di merito è pervenuta a queste conclusioni, avendo accertato che l’assunzione della lavoratrice, stipulata il 17 marzo 1999, era stata giustificata con il richiamo alla causale individuata dalla contrattazione collettiva del settembre 1997, attuativa di quanto stabilito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, per far fronte alle esigenze di carattere straordinario conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

Essendo l’assunzione per tali ipotesi legittimata dalla contrattazione collettiva fino al 30 aprile 1998, data di scadenza della proroga per l’esercizio della facoltà per l’azienda di procedere ad assunzioni a termine per sopperire alle dette esigenze, il termine era stato illegittimamente apposto al contratto in questione.

La cassazione della sentenza è stata chiesta da Poste Italiane, con ricorso basato su due motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.

La società ha poi depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poste Italiane denuncia violazione ed erronea applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 (primo motivo), e vizio di motivazione (secondo motivo). Deduce che il potere attribuito, in base alla norma denunciata, alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle stabilite dall’ordinamento, configurava una vera e propria delega in bianco e le organizzazioni sindacali potevano quindi legittimare il ricorso al contratto a termine non solo per le causali di carattere oggettivo, ma anche soggettivo, sicchè restava precluso al giudice di individuare ulteriori limiti, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva.

Sostiene che la Corte territoriale si è soffermata soltanto sul dato letterale degli accordi successivi a quello del 25 settembre 1997, ed ha ritenuto l’esistenza di un limite temporale, fino al 30 aprile 1998, per l’esercizio da parte dell’azienda della facoltà di procedere ad assunzioni di lavoratori a termine, così finendo per introdurre un ulteriore elemento non previsto dalle parti contrattuali. Aggiunge che quegli accordi successivi non avevano natura negoziale, bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale all’epoca in atto.

Lamenta, inoltre, la società che il giudice del merito abbia ritenuto irrilevante la dedotta questione dell’aliunde perceptum, da considerare in sede esecutiva, eccezione la quale non poteva che essere genericamente sollevata da essa deducente, e dovendo piuttosto far carico alla lavoratrice la dimostrazione di non essere stata occupata nel periodo successivo alla scadenza del termine apposto al contratto.

Le censure sono infondate. La giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha confermato le pronunce dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra citato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998, e tale interpretazione è stata poi convalidata anche da quella elaborata dopo l’entrata in vigore della riforma del processo di cassazione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che nel consentire il ricorso per cassazione “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” (art. 360 cod. proc. Civ., n. 3), affida a questa Corte l’esegesi delle disposizioni dei contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane.

Richiamato quanto già affermato circa la configurabilità, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, e premesso altresì che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito del distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e del successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, nel senso che con tali accordi le parti avevano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. Si è in particolare osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori crìteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed invero, ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione affermata dal giudice del merito è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, va confermata la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla società Poste Italiane con la F. il 17 marzo 1999.

Quanto al secondo motivo, la società ricorrente ne ha concluso l’esposizione enunciando il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”.

Orbene, a parte che in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto modifiche al processo di cassazione, e in particolare secondo quanto disposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., la formulazione di un quesito di diritto è prescritta, a pena di inammissibilità, per i motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e non anche per i motivi nei quali si deducano vizi riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 360, primo comma, n. 5, in cui l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, si deve rilevare che la sintesi del fatto controverso con il dedotto vizio come formulata è del tutto scollegata rispetto alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata. Questa nell’affermare che si trattava di condanna generica, aveva peraltro confermato la decisione di primo grado, compresa la statuizione relativa alla detrazione di quanto eventualmente percepito dalla lavoratrice per ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’inosservanza della prescrizione dettata dal richiamato art. 366 bis. cod. proc. civ. comporta l’inammissibilità del motivo, a nulla rilevando l’abrogazione della medesima norma disposta dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 47, poichè l’abrogazione ha effetto soltanto con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione, sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5, della medesima normativa).

L’inammissibilità del motivo esclude poi che possa essere utilmente invocata nel presente giudizio, ai fini della determinazione della entità del risarcimento, la sopravvenuta L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, richiamata in memoria dalla società ricorrente.

Va infatti evidenziato, in via di principio, che costituiscono condizioni necessarie per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, non solo il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070), ma è anche necessario – come già si è sottolineato in altre controversie, concernenti analoghe fattispecie, promosse da lavoratori a tempo determinato nei confronti della medesima società – che il motivo che investa, ancorchè indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, sia prima che fondato ammissibile, secondo la disciplina sua propria.

Condizione quest’ultima che qui non si verifica, poichè il secondo mezzo di annullamento, l’unico fra i due proposti che ha per oggetto le conseguenze patrimoniali derivanti dall’affermata nullità del termine del contratto di lavoro, è inammissibile per le ragioni innanzi esposte.

Il ricorso va perciò rigettato, e la società in applicazione del criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Poste Italiane al pagamento, in favore di F.E., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro per esborsi e in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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