Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11321 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5616-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ERRE ELLE IMMOBILIARE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 702/2015 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 702/34/15, depositata in data 8 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello proposto da Erre Elle Immobiliare S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso per il recupero a tassazione ordinaria dell’imposta di registro dovuta in relazione a contratto di compravendita di unità immobiliari del 29 ottobre 2007.

Ha rilevato il giudice del gravame che:

– a fronte della contestata decadenza dall’agevolazione applicata al momento della registrazione del contratto (ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa allegata, parte prima, qual introdotto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 3, comma 14, lett. b) e c), conv. in L. n. 30 del 1997), ciò non di meno emergeva che la contribuente aveva, altresì, richiesto (in contratto), sia pur in via subordinata, l’applicazione dell’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3;

– entrambe le agevolazioni risultavano, quindi, dal contratto, secondo le dichiarazioni rese dalla contribuente;

– doveva tenersi conto dell’agevolazione richiesta in via subordinata, – una volta che non si era verificata la condizione relativa al perfezionamento dell’agevolazione richiesta in via principale (ritrasferimento, entro tre anni, degli immobili acquistati), la cui applicazione non rimaneva preclusa dal perfezionamento della contestata decadenza.

2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.

Erre Elle Immobiliare S.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa allegata, parte prima, artt. 41,42,54,55, 76 e 77, ed alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

Spiega la ricorrente che il contratto di compravendita in questione era stato sottoposto a registrazione con applicazione dell’agevolazione prevista all’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa, parte prima, cit., ed a tale agevolazione doveva, dunque, correlarsi il regime impositivo nella fattispecie applicabile (secondo il principio del consolidamento del criterio impositivo); nè, dunque, potevano rimettersi in discussione i criteri di tassazione dell’atto in relazione alla perfezionata decadenza dall’agevolazione richiesta, posto, poi, che la stessa contestazione del criterio impositivo applicato era stata svolta dalla contribuente quando si era già perfezionata la decadenza (anche) dall’azione di rimborso, avuto riguardo al decorso del termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1.

Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e dell’art. 2697 c.c., assumendo la ricorrente che, – in relazione alla causa petendi posta a fondamento del ricorso introduttivo e costituita dalla dedotta rivendita, nel termine di cinque anni, delle unità immobiliari oggetto del contratto di compravendita del 29 ottobre 2007, – controparte nemmeno aveva allegato e, con ciò, provato, di aver realizzato la condizione perfezionativa dell’agevolazione richiesta in via subordinata, qual costituita, piuttosto che dalla mera rivendita degli immobili acquistati, – dalla utilizzazione edificatoria dell’area (da parte dello stesso acquirente che aveva usufruito dell’agevolazione).

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia la nullità della gravata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., comma 6, deducendo, in sintesi, che l’accertamento dei presupposti costitutivi dell’agevolazione richiesta in via subordinata dalla contribuente si fondava su di una motivazione del tutto apodittica e, in sostanza, inesistente.

2. – In via preliminare la Corte deve rilevare l’ammissibilità del ricorso il cui procedimento notificatorio, – avviato nel rispetto del termine lungo (art. 327 c.p.c.) con una prima notifica (a mezzo di posta elettronica certificata) eseguita in data 8 febbraio 2016, – è stato ripreso, – a seguito della non accettazione dell’invio per causa non imputabile alla parte ricorrente (v. il dettaglio dell’avviso di non accettazione), – con nuova notifica eseguita (sempre a mezzo PEC) in data 25 febbraio 2016.

Come, difatti, rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (così Cass. Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594 cui adde, ex plurimis, Cass., 25 gennaio 2019, n. 2195; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 31 luglio 2017, n. 19059).

3. – Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, – è fondato e va accolto.

4. – Secondo un consolidato principio di diritto, espresso dalla Corte, la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell’atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (cfr. Cass., 8 ottobre 2018, n. 24655; Cass., 21 aprile 2017, n. 10099; Cass., 5 aprile 2013, n. 8409; Cass., 1 ottobre 2003, n. 14601; Cass., 19 giugno 1990, n. 6159; Cass., 10 dicembre 1984, n. 6483).

Il principio di diritto in questione va, quindi, tenuto distinto dal (diverso) principio, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, e alla cui stregua un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (cfr. Cass., 12 gennaio 2017, n. 635; Cass., 2 aprile 2013, n. 8009; Cass., 20 luglio 2012, n. 12657; Cass., 11 giugno 2010, n. 14122; Cass., 11 giugno 2010, n. 14117; Cass., 12 febbraio 2009, n. 3449; Cass., 7 maggio 2007, n. 10354); e, nella fattispecie, l’agevolazione applicata, – sulla cui base l’atto è stato tassato, – in deroga al principio desumibile dall’art. 77, cit., andava (per l’appunto) espressamente richiesta nell’atto (dovendo l’acquirente dichiarare nell’atto l’intenzione di trasferire gli immobili acquistati entro tre anni; v. il D.L. n. 669 del 1996, art. 3, comma 14, lett. b), conv. in L. n. 30 del 1997).

5. – La gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio proposto da Erre Elle Immobiliare S.r.l.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi merito e condanna Erre Elle Immobiliare S.r.l. al pagamento, in favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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