Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11321 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ricorrente che

non ha depositato il ricorso entro i termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

M.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati ROMEO ANTONIA, STRANGIO SEBASTIANO, giusta mandato speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1396/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 19/12/08, depositata il 05/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., con cui si è ravvisata la improcedibilità del ricorso proposto dall’Inps, nei confronti di M.M.T., costituita con controricorso, avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 1396/2008, in quanto il ricorso medesimo non era stato depositato;

ritenuto che la relazione è da condividere perchè il mancato deposito nel termine prescritto comporta la improcedibilità del ricorso stesso ex art. 369 cod. proc. civ.;

Ritenuto che le spese liquidate come da dispositivo, da distrarsi, devono seguire la soccobenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 e mille Euro per onorari, Iva e CPA da distrarsi a favore dell’avv. Sebastiano Strangio, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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