Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11320 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15867/2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma Viale Regina

Margherita 239, presso lo studio dell’avvocato Valeri Valentina, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cainarca Giacomo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via dei Portoghesi 12 presso Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.O., cittadino della (OMISSIS), ricorre con due motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano del 9 aprile 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 5 gennaio 2018 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente, di etnia (OMISSIS) e religione cristiana, a sostegno della domanda aveva rappresentato di avere lasciato il paese nel (OMISSIS) perchè il padre era stato vittima di un attentato del gruppo (OMISSIS) e lui stesso aveva temuto di essere a sua volta aggredito. Era poi restato per anni in Libia dove era stato incarcerato

Il Tribunale escludeva le condizioni di una persecuzione, a fronte di un racconto sfornito di prove e di scarsa credibilità, considerando che il richiedente non sapeva indicare neanche la città in cui vi era stato l’agguato nei confronti suoi e del padre.

Escludeva, poi, le condizioni per la protezione sussidiaria, valutata la assenza, sulla scorta delle informazioni di fonti affidabili, di rischi nella area di provenienza.

Infine, considerava l’assenza delle condizioni per la protezione umanitaria, non essendovi ragione di temere un vulnus dei diritti fondamentali del richiedente in caso di rientro nel paese di origine, considerata anche l’assenza di una sua reale integrazione in Italia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Richiamate le regole applicabili nella data materia, ritiene che le stesse siano violate.

Il motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per il suo contenuto del tutto generico. L’apparentemente lungo contenuto del motivo in realtà consiste nella prima parte in una lunga esposizione di argomenti generali, riferibili a qualsiasi procedimento nella data materia, senza alcun riferimento al provvedimento impugnato ed alla concreta fattispecie, nella seconda parte nella trascrizione casuale di informazioni generiche e frammentario sulla Nigeria, anche in tale caso senza alcuna riferibilità al caso concreto.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Anche questo motivo è inammissibile per ragioni analoghe poichè in esso si riportano argomenti riferibili a qualsiasi procedimento simile, senza alcun aggancio al caso concreto. In alcun modo, quindi, si pone in discussione la ratio decidendi.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

 

 

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